pubblicato su Federalismi.it del 22/04/2015
di Alberto Lucarelli
La sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2015. Considerazioni in merito all'istituzione delle città metropolitane.
Con la sentenza n. 50 del 2015 la Corte costituzionale ha
rigettato i ricorsi presentati dalle Regioni Lombardia, Veneto,
Campania e Puglia avverso ben 58 commi dell’unico articolo della legge
Delrio n. 56 del 2014 per contrasto con numerosi parametri
costituzionali.
Il primo gruppo di norme sottoposte al vaglio di
costituzionalità, oggetto della nostra breve riflessione, attiene
all’istituzione e alla disciplina delle città metropolitane. Nel
dettaglio, la Corte ritiene non fondate le seguenti questioni con
argomentazioni non sempre condivisibili. Anzitutto è ritenuta non
meritevole di accoglimento la preliminare questione di competenza
sollevata sul presupposto che la mancata espressa previsione della
“istituzione delle città metropolitane” nell’ambito di materia riservato
alla legislazione esclusiva dello Stato ex art. 117, comma secondo,
lettera p), Cost. ne comporti l’automatica attribuzione alla rivendicata
competenza regionale esclusiva, in applicazione della clausola di
residualità di cui al quarto comma dello stesso art. 117. Sul punto la
Corte riporta una serie di motivazioni: L’accoglimento della tesi
sostenuta dalle ricorrenti porterebbe al risultato paradossale di
legittimare la regione a compiere un’attività (vietata allo Stato: la
costituzione delle città metropolitane) da non potersi ritenere
‘verosimilmente’ rientrare nella competenza esclusiva regionale attesa
la rilevanza nazionale della città metropolitana. Riguardo al nuovo ente
territoriale, inoltre, le regioni non potrebbero comunque disciplinarne
la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni
fondamentali che l’art. 117, c. 2, lett. p, Cost., riserva in via
esclusiva allo Stato... (segue)
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