a cura di Sonia Zarino (architetto, urbanista)

giovedì 13 febbraio 2014

Il finanziamento delle Città Metropolitane nel disegno di legge di riordino degli Enti Locali



L’articolo 9 del progetto di legge 1212 concernente il riordino degli enti locali e attualmente all’esame del Senato dispone che ciascuna Città metropolitana succeda a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi (comprese le entrate provinciali) della Provincia cui subentra (con esenzione fiscale per il trasferimento di beni). 

Il testo dispone che le risorse della Città metropolitana siano costituite dal patrimonio, dal personale e dalle risorse strumentali della Provincia medesima (comma 1). 

La città metropolitana succede inoltre a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate, all’atto del subentro alla provincia. Le entrate delle province sono costituite da:
- imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile auto, la cui aliquota è stabilita nella misura del 12,5 per cento (salvo la facoltà delle Province di variarla in aumento o in diminuzione di 3,5 punti percentuali).
- imposta provinciale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico (IPT);
- altri tributi propri derivati;
- compartecipazione provinciale all’IRPEF (fissata dal d.P.C.M. 10/7/2012 nello 0,60 dell’imposta);
- compartecipazione alla tassa automobilistica regionale sugli autoveicoli.

Il decreto legislativo n. 68 del 2011, inoltre, all’art. 24 disciplina articolatamente il sistema finanziario delle città metropolitane, e attribuisce loro la facoltà di avvalersi di altre fonti di entrata oltre a quelle derivanti dal trasferimento di quelle della provincia, secondo diverse modalità attuative e previo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Funzioni metropolitane e spesa pubblica
Abbiamo visto come la legislazione riguardante il finanziamento delle città metropolitane assegni ad esse risorse anche aggiuntive, rispetto ai bilanci delle attuali province, in funzione della complessità delle funzioni che i nuovi enti dovranno svolgere.

Non solo quindi le funzioni fondamentali delle ex Province, ma anche la pianificazione territoriale generale e la strutturazione del trasporto pubblico, o ancora lo sviluppo economico e sociale dell’intero territorio governato. 

In funzione della complessità delle funzioni assunte dalla Città Metropolitana sarà la legge di stabilità a definire, di volta in volta, la dotazione finanziaria. Una posizione assai elastica del legislatore, quindi, che tende ad assecondare la configurazione assunta dal nuovo ente in rapporto alle funzioni effettivamente ricoperte: solo quelle della ex Provincia, o queste più altre delegate dai Comuni, o ancora queste più altre delegate dalla Regione.

Una ulteriore ed importante fonte di finanziamento delle città metropolitane può inoltre essere individuata negli assi di sviluppo 2014-2020 individuati dalla Commissione Europea per l’erogazione di fondi strutturali.

Nel complesso la politica di coesione europea permetterà di mobilitare fino a 366,8 miliardi di euro destinati alle regioni e alle città dell'UE e all'economia reale. È principalmente tramite questo strumento d'investimento che l'Unione realizzerà gli obiettivi della strategia Europa 2020: crescita e occupazione, lotta contro i cambiamenti climatici e riduzione della dipendenza energetica, della povertà e dell’esclusione sociale.  


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