a cura di Sonia Zarino (architetto, urbanista)

domenica 21 aprile 2013

Città Metropolitane: a che punto siamo?

di Isa Luchi (pubblicato sul sito Ipsoa.it)  
Innanzitutto, va preliminarmente ricordato che la Legge di Stabilità 2013 (L. 24-12-2012, n. 228) ha disposto il "congelamento" della riforma delle Province ed anche il rinvio della nascita delle Città metropolitane per un anno, ovvero fino al 31 - 12 - 2013.

 Analizziamo di seguito per singoli punti l'art. 1, comma 115 della Legge di stabilità 2013:  
- "Al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza locale ed al fine di garantire il conseguimento dei risparmi previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché quelli derivanti dal processo di riorganizzazione dell'Amministrazione periferica dello Stato, fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.".

I commi 18 e 19 di cui si sospende l'applicazione prevedono che: "Fatte salve le funzioni di cui al comma 14, lo Stato e le Regioni, con propria legge, secondo le rispettive competenze, provvedono a trasferire ai Comuni, entro il 31 dicembre 2012, le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle Regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il 31 dicembre 2012, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell' articolo 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131, con legge dello Stato.


Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono altresì al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite, assicurando nell'ambito delle medesime risorse il necessario supporto di segreteria per l'operatività degli organi della provincia.".


Ad avviso dello scrivente, la sospensione fino al 31 dicembre 2013 dell'applicazione della riforma che doveva essere attuata entro il 31 dicembre 2012, va interpretato nel senso che fino al 31 dicembre 2013 restano in capo alle Province tutte le funzioni oggi svolte dalle stesse, senza che possa esserne disposto il trasferimento ai Comuni o alle Regioni.


- "All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 16, sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le seguenti: «31 dicembre 2013».".


Il testo letterale dell'art. 23, comma 16, del D.L. 06-12-2011, n. 201 diventerebbe: "Il Consiglio provinciale è composto da non più di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia. Le modalità di elezione sono stabilite con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2013." (anziché 31 dicembre 2012).


In questo caso, viene mantenuta la previsione normativa in base alla quale le Province, indipendentemente dall'entità della popolazione, avrebbero dovuto eleggere un Consiglio Provinciale composto soltanto da dieci componenti. E' confermato anche il rinvio ad una legge dello Stato per fissare le modalità di elezione di secondo grado, da emanare entro il 31 dicembre 2013. L'art. 23, comma 20, del D.L. 06-12-2011, n. 201 prevede che "Agli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 si applica, sino al 31 marzo 2013, l' articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ", ovvero è stato prorogato il termine dei commissariamenti al 31 dicembre 2013 e viene previsto il commissariamento per tutti i casi di scadenza degli organi o comunque di cessazione anticipata nel corso del 2013.


- "Nei casi in cui in una data compresa tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure la scadenza dell'incarico di Commissario straordinario delle province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, è nominato un commissario straordinario, ai sensi dell' articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2013.".


La norma prolunga le gestioni commissariali. L' art. 141 del T.U.E.L., richiamato dalla norma, individua esclusivamente le ipotesi tassative di scioglimento anticipato dei consigli provinciali e comunali; non dispone alcunché in tema di sospensione del rinnovo elettorale; al contrario, al comma 4, precisa che:"Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge". Chiaramente sorgono problematiche in merito alla sospensione delle elezioni amministrative per il rinnovo di vari consigli provinciali in assenza di una nuova disciplina elettorale, ovvero nel caso di province già commissariate, che resteranno prive di organi ancora per un altro anno.


- "All'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2013». All'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: «all'esito della procedura di riordino» sono sostituite dalle seguenti: «in attesa del riordino, in via transitoria».".


Il comma 4 dell'art. 17 risulta, quindi, così riformulato: "Entro il 31 dicembre 2013, con atto legislativo di iniziativa governativa le province sono riordinate sulla base delle proposte regionali di cui al comma 3, con contestuale ridefinizione dell'ambito delle città metropolitane di cui all'articolo 18, conseguente alle eventuali iniziative dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione nonché del comma 2 del medesimo articolo 18.".


Si sottolinea il rimando di nuovo ad un "atto legislativo di iniziativa governativa" e che, con la proroga del termine di cui al comma 4, vengono di fatto "congelate" le ipotesi di riordino formulate dai Consigli delle Autonomie Locali, ed i requisiti individuati dal Consiglio dei Ministri il 20 - 07 - 2012 (atto n. 39/2012) sui quali dovrebbe ancora basarsi la proposta di riordino.


L'art. 17, comma 10, del D.L. 06-07-2012, n. 95 risulta essere così modificato: ".. in attesa del riordino, in via transitoria, sono funzioni delle province quali enti con funzioni di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione....... omissis" con la conseguenza che le Province continuano a svolgere, per tutto il 2013, le attuali funzioni.


- "Il Presidente, la Giunta e il Consiglio della Provincia restano in carica fino alla naturale scadenza dei mandati. Fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del medesimo decreto legge.".


Questa norma conferma quanto già previsto dall'art. 23, comma 20, del D.L. 06-12-2011, n. 201: "Gli organi provinciali che devono essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012 restano in carica fino alla scadenza naturale.".

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