Dal sito http://www.milanocittametropolitana.org
È un livello di governo locale che sostituisce la provincia e che verrà istituito a partire dal 1 gennaio 2015 nelle dieci maggiori città delle regioni a statuto ordinario (Roma, Torino,Milano,Bologna, Venezia, Genova, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria). Ad esse se ne potranno aggiungere altre nelle regioni a statuto speciale. La città metropolitana fu introdotta per la prima volta con la legge sull’ ordinamento locale n. 142 del 1990, nel 2001 entrò a far parte dell’articolo 114 della Costituzione (“La Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato”) e finalmente verrà istituita in base alla legge n. 56 del 2014. Questa riordina anche le province, come enti di area vasta i cui organi sono formati dai sindaci dei comuni che ne fanno parte e istituisce le unioni e le fusioni dei comuni.
A CHE COSA SERVE LA CITTA’ METROPOLITANA?
Ad introdurre anche in Italia, come è avvenuto da tempo negli altri Paesi europei, istituzioni speciali e differenziate per le principali aree urbane che permettano di governare comunità locali che si sono sviluppate oltre i confini amministrativi tradizionali e che hanno problemi comuni. Per l’ambiente, il governo del territorio, la mobilità, la sanità, lo sviluppo economico e sociale i confini amministrativi dei comuni sono insufficienti e la provincia attuale è istituzione debole per produrre politiche efficaci e condivisa fra i vari attori. La legge prevede infatti, che sia lo Statuto a decidere, al di là di quanto è previsto per i comuni attuali, su questioni fondamentali come la suddivisione delle competenze tra la città metropolitana e i comuni, l’articolazione in unità comunali e il sistema elettorale. É previsto inoltre che lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, attribuiscano ulteriori funzioni alle città metropolitane, poiché non è pensabile che le nuove istituzioni possano essere davvero efficaci se non si differenziano dalle province ordinarie assumendo poteri e funzioni più forti nel’ambito delle rispettive regioni.
MA CHE COS’È UNO STATUTO’ ?
È l’atto giuridico più importante che contiene i principi fondamentali alla base dei diritti e doveri della cittadinanza e dell’ente. Dal 1990 è stata riconosciuta ai comuni la possibilità di darsi propri Statuti con i quali, nell’ ambito dei principi fissati dalla legge, si stabiliscono gli strumenti della partecipazione popolare, del decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, le norme di funzionamento e di rapporto tra gli organi (Sindaco, Consiglio metropolitano e Conferenza Metropolitana), l’ordinamento degli uffici e dei servizi.
COSA DIFFERENZIA LO STATUTO METROPOLITANO CON QUELLO COMUNALE?
Lo Statuto metropolitano stabilisce quali sono le rispettive competenze della città metropolitana e dei comuni e può decidere su importanti questioni al di là di quelle su cui possono decidere gli Statuti comunali. Innanzitutto può prevedere il conferimento da parte della città metropolitana di proprie funzioni ai comuni, o viceversa, anche in forma differenziata per aree territoriali determinate, con contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il proprio svolgimento. In secondo luogo può prevedere una articolazione del comune capoluogo in più municipi, e che il territorio venga articolato in aree omogenee. In terzo luogo può prevedere che il Sindaco della città metropolitana sia di diritto quello del comune capoluogo, oppure che sia eletto tra i Sindaci e i consiglieri comunali che fanno parte del consiglio metropolitano (consiglio composto da 24 membri eletto dai Sindaci e consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana); oppure, nel caso in cui lo Statuto contenga l’articolazione del comune capoluogo in più municipalità, può prevedere che il Sindaco e il consiglio metropolitano siano eletti direttamente da parte di tutti i cittadini dell’area metropolitana. La titolarità delle cariche della città metropolitana è a titolo esclusivamente gratuito.
Perché l’elezione diretta del Sindaco e del consiglio metropolitano è possibile solo se il comune capoluogo si articola in municipalità e il territorio in aree omogenee?
Perché i modelli di città metropolitana che funzionano maggiormente in Europa sono due, e a questi il legislatore si è ispirato lasciandola libertà a ciascuna città di scegliere quale adottare, con la possibilità di cambiare la scelta nel corso del tempo attraverso una semplice modifica del proprio Statuto. Il primo è il governo metropolitano di secondo livello espresso dai comuni, come le communautes urbaine in Francia, Lisbona e Porto in Portogallo. Il secondo è il governo metropolitano di Primo livello eletto direttamente, con i comuni al proprio interno che hanno poteri ridotti e con il comune centrale il quale è normalmente suddiviso in comuni più piccoli, come Londra con la Greater London Authority, Stoccarda, Parigi, Vienna e Bruxelles (in questi ultimi tre casi il governo metropolitano ha anche i poteri della regione).
Decadenza dei Consiglieri Provinciali uscenti dai Cda delle Partecipate
RispondiEliminaCome si sa, la legge Del Rio 56/2014 ha previsto la decadenza degli attuali Consiglieri Provinciali. Molti di questi, in diverse province italiane detengono anche incarichi nei Cda delle partecipate; incarichi conferiti in quanto strettamente connessi al loro mandato pubblico che con la decadenza dal Consiglio Provinciale viene a cessare.
Di conseguenza, deve essere previsto per i Consiglieri Provinciali uscenti, l’ immediata cessazione, anche in corso di mandato, da tutte le cariche nelle società partecipate.
Se ciò non avvenisse, si manterrebbe in piedi un poltronificio che permetterebbe ai Consiglieri Provinciali, di uscire dal balcone e rientrare dalla finestra.
Tutto ciò andrebbe ulteriormente chiarito nelle circolari interpretative della Legge Del Rio.