a cura di Sonia Zarino (architetto, urbanista)
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sabato 23 marzo 2013

La cooperazione in area vasta e le prospettive dopo la L. 135/2012

Documento della Commissione INU Cooperazione e coordinamento Territoriale presentato al convegno di Firenze (22 marzo 2013).
 
Il percorso di riordino istituzionale nella recente legislazione
Con la conversione del D. L. 201/2011 nella Legge 214/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” il Governo Monti, dopo vari interventi emendativi, ha gettato le basi per una rivisitazione del ruolo dell’ente Provincia e dei suoi organi di governo. All’art. 23 ha previsto, infatti, la costituzione di nuove Province con “esclusive funzioni d’indirizzo e coordinamento delle attività dei Comuni, in materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”.

Queste disposizioni hanno poi trovato una prosecuzione nella Legge n. 135 emanata il 7 agosto di quest’anno, di conversione del decreto sulla revisione della spesa (D.L. n. 95 del 6 luglio 2012). Tra le norme convertite vi è, infatti, l’art. 17 “Riordino delle province e loro funzioni” nel quale il previsto processo di “soppressione”, “razionalizzazione” e “accorpamento” delle Province viene ridefinito come un processo di “riordino”. Tale riordino avviene sulla base di requisiti minimi, i quali restano demandati alla deliberazione del Consiglio dei ministri, al momento della conversione già approvata e pubblicata in G.U. 24 luglio 2012, n. 171. La legge 135, oltre ai due principali criteri della popolazione, non inferiore ai 350.000 residenti, e della superficie territoriale, non inferiore ai 2.500 kmq, definiti dalla deliberazione governativa del luglio 2012, aggiunge il rispetto della continuità territoriale della provincia. Inoltre il testo legislativo conferma che gli organi di governo delle Province sono esclusivamente il Presidente e il Consiglio con la soppressione della giunta provinciale, come previsto dal D.L. 201/2011.

giovedì 10 gennaio 2013

Criteri per il riordino delle province a norma dell'art. 17 c.2 del DL 95/2012

Consiglio dei Ministri.
Determinazione dei criteri per il riordino delle province, a norma dell'articolo 17, comma 2, del decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95




(1)

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Pubblicato in G.U. n. 171 del 24 luglio 2012.


IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

nella riunione del 20 luglio 2012



Visto l'articolo 2, comma 3, lettera q), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;



Visto l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» il quale dispone che tutte le province delle Regioni a statuto ordinario esistenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge sono oggetto di riordino sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3;



Visto l'articolo 17, comma 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, il quale stabilisce che il Consiglio dei Ministri determina il riordino delle province sulla base di requisiti minimi da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia;



Considerata la necessità di dare attuazione all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012 anche al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei e necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio e considerata altresì la necessità di favorire il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;



Ritenuto pertanto che, ai fini dell'adozione della deliberazione del piano di riordino delle province, e' necessario determinare i relativi criteri, da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia;



Sulla proposta dei Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;



Delibera:



Art. 1

Criteri per il riordino delle province

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», tutte le Province delle regioni a statuto ordinario esistenti alla data di adozione della presente delibera sono oggetto di riordino sulla base dei seguenti requisiti minimi:

a) dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati;

b) popolazione residente non inferiore a trecentocinquantamila abitanti.

2. Le nuove province risultanti dalla procedura di riordino devono possedere entrambi i requisiti di cui al comma 1, ferme restando le deroghe previste dall'articolo 17, comma 2, terzo e quarto periodo del citato decreto-legge n. 95 del 2012.

3. La proposta di riordino delle province tiene conto delle eventuali iniziative comunali volte a modificare le circoscrizioni provinciali esistenti alla data di adozione della presente delibera, fermo restando che il riordino deve essere deliberato sulla base dei dati di dimensione territoriale e di popolazione di cui al comma 1 come esistenti alla medesima data di adozione della presente delibera.

4. Il riordino di cui all'articolo 17, comma 1, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 non può comportare l'accorpamento di una o più province esistenti alla data di adozione della presente delibera con le province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del medesimo decreto-legge e con le modalità e i tempi ivi indicati, sono soppresse con contestuale istituzione delle relative Città metropolitane.

5. Le iniziative di riordino delle province stabiliscono le denominazioni delle province esistenti in esito al riordino di cui al comma 1.

6. In esito al riordino di cui al comma 1, assume il ruolo di comune capoluogo delle singole province il comune già capoluogo delle province oggetto di riordino con maggior popolazione residente.



Art. 2

Ulteriori adempimenti

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, la presente deliberazione e' trasmessa al Consiglio delle autonomie locali di ogni Regione a statuto ordinario o, in mancanza, all'organo regionale di raccordo tra Regione ed enti locali, per la deliberazione di competenza.



La presente delibera verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.