Determinazione dei criteri per il riordino delle province, a norma dell'articolo 17, comma 2, del decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95
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Pubblicato
in G.U. n. 171 del 24 luglio 2012.
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 luglio 2012
Visto l'articolo 2, comma 3, lettera
q), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»;
Visto l'articolo 17, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» il
quale dispone che tutte le province delle Regioni a statuto ordinario esistenti
alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge sono oggetto di
riordino sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3;
Visto l'articolo 17, comma 2, del
citato decreto-legge n. 95 del 2012, il quale stabilisce che il Consiglio dei
Ministri determina il riordino delle province sulla base di requisiti minimi da
individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in
ciascuna provincia;
Considerata la necessità di dare
attuazione all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012 anche al
fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
imposti dagli obblighi europei e necessari al raggiungimento del pareggio di
bilancio e considerata altresì la necessità di favorire il conseguimento degli
obiettivi di contenimento della spesa pubblica;
Ritenuto pertanto che, ai fini
dell'adozione della deliberazione del piano di riordino delle province, e'
necessario determinare i relativi criteri, da individuarsi nella dimensione
territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia;
Sulla proposta dei Ministri
dell'interno e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Delibera:
Art. 1
Criteri per
il riordino delle province
Ai fini dell'attuazione
dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini», tutte le Province delle regioni a statuto ordinario esistenti alla
data di adozione della presente delibera sono oggetto di riordino sulla base
dei seguenti requisiti minimi:
a) dimensione territoriale non
inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati;
b) popolazione residente non
inferiore a trecentocinquantamila abitanti.
2. Le nuove province risultanti
dalla procedura di riordino devono possedere entrambi i requisiti di cui al
comma 1, ferme restando le deroghe previste dall'articolo 17, comma 2, terzo e
quarto periodo del citato decreto-legge n. 95 del 2012.
3. La proposta di riordino delle
province tiene conto delle eventuali iniziative comunali volte a modificare le
circoscrizioni provinciali esistenti alla data di adozione della presente
delibera, fermo restando che il riordino deve essere deliberato sulla base dei
dati di dimensione territoriale e di popolazione di cui al comma 1 come
esistenti alla medesima data di adozione della presente delibera.
4. Il riordino di cui all'articolo
17, comma 1, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 non può comportare
l'accorpamento di una o più province esistenti alla data di adozione della
presente delibera con le province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova,
Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria che, ai sensi dell'articolo
18, comma 1, del medesimo decreto-legge e con le modalità e i tempi ivi
indicati, sono soppresse con contestuale istituzione delle relative Città
metropolitane.
5. Le iniziative di riordino delle
province stabiliscono le denominazioni delle province esistenti in esito al
riordino di cui al comma 1.
6. In esito al riordino di cui al
comma 1, assume il ruolo di comune capoluogo delle singole province il comune già
capoluogo delle province oggetto di riordino con maggior popolazione residente.
Art. 2
Ulteriori
adempimenti
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma
3, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, la presente deliberazione e'
trasmessa al Consiglio delle autonomie locali di ogni Regione a statuto
ordinario o, in mancanza, all'organo regionale di raccordo tra Regione ed enti
locali, per la deliberazione di competenza.
La presente delibera verrà
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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