Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 1
Finalità e delimitazione territoriale
dell'area metropolitana di Bologna
1.Attraverso
l'istituzione della Città metropolitana di Bologna, la Regione Emilia-Romagna
persegue lo scopo di realizzare il miglior funzionamento degli enti locali
dell'area bolognese ed una più efficace collaborazione fra essi e le aree
limitrofe, pur nel quadro di uno sviluppo policentrico del territorio
regionale.
2.L'area metropolitana di
Bologna è costituita dai Comuni ricompresi nel territorio della provincia di
Bologna.
3.Secondo quanto sarà
stabilito dallo Statuto della Città metropolitana, nell'ambito del territorio
già ricompreso nell'Assemblea dei Comuni per la programmazione di Imola, sarà
costituito, ai sensi dell'art.
16 comma 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , un
Circondario il cui ambito di autonomia sarà definito dallo Statuto medesimo.
4.La Città metropolitana
promuove e valorizza, nell'ambito della autonomia statutaria, forme e modalità
specifiche di consultazione e concertazione con i Comuni dell'area.
5.Entro due anni dalla
entrata in vigore della presente legge, la Regione procede alla verifica della
delimitazione di cui al comma 2 provvedendo, se del caso, a rivederne i confini
nel rispetto dell'art. 17, commi 1 e 3 della
legge n. 142 del 1990 .
6.Istituita la Città
metropolitana, la Regione provvede al riordino delle circoscrizioni
territoriali del Comune capoluogo, ripartendo quest'ultimo in nuovi Comuni, che
traggono le loro basi dai quartieri, se del caso anche attraverso una nuova
delimitazione territoriale.
Principi per l'attribuzione delle
funzioni alla Città metropolitana
1.La legislazione
regionale, nel ripartire fra i Comuni e la Città metropolitana le funzioni
amministrative, si ispira ai seguenti principi:
c) semplificazione dell'azione amministrativa, secondo i
principi e le modalità previste nelle leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto
1990, n. 241;
2.La Città metropolitana
opera secondo principi di collaborazione con le aree limitrofe e con le
Province della Regione Emilia-Romagna, anche attraverso accordi di programma
quando vengano definiti ovvero attuati interventi, progetti e opere di
rilevanza per il sistema regionale policentrico.
Criteri per la attribuzione delle
funzioni
1.Nella individuazione
delle funzioni da attribuire alla Città metropolitana, ai sensi degli artt. 3
comma 3 e 19 della
legge 8 giugno 1990, n. 142 , la
legislazione regionale si ispira ai seguenti criteri:
a)compete alla Città metropolitana il ruolo di
programmazione, di indirizzo e di coordinamento dell'azione del governo locale
nel proprio territorio; in particolare ad essa è riservata l'adozione di
indirizzi generali sulle modalità di scelta delle tipologie gestionali e sulle
tariffe, nonché l'esercizio delle relative funzioni di controllo, con riguardo
ai servizi svolti dai Comuni;
b)sono demandate alla Città metropolitana le funzioni
di interesse metropolitano già spettanti alla Regione e ai Comuni;
c)è riconosciuto alla Città metropolitana il ruolo di
soggetto gestionale quando esigenze di integrazione e di economicità richiedano
una gestione organica ed unitaria dei servizi relativi alle funzioni di cui
all'art. 4, comma 2, lett. b) n. 1, lett. d) nn. 2, 3 e 4, lett. e) n. 1.
(modificato comma 2 da art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20)
Funzioni della Città metropolitana
1.La Città metropolitana
di Bologna svolge le funzioni attribuite e delegate alla Provincia dalle leggi
statali e regionali.
1) l'adozione, con il concorso dei Comuni, del Piano
territoriale di coordinamento dell'area metropolitana che, oltre ai contenuti
del Piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'art.
15 comma 2 della legge 8 giugno 1990 n. 142 , possa
prevedere specifiche forme di coordinamento per le aree di più intensa
urbanizzazione e per quelle interessate da una continuità di urbanizzazione fra
Comuni limitrofi;
2)la verifica della compatibilità degli strumenti
urbanistici dei Comuni con il Piano territoriale di coordinamento dell'area
metropolitana ... ;
3)lo sviluppo ed il potenziamento di una adeguata rete
di monitoraggio automatico di rilevamento dell'inquinamento atmosferico;
4)l'adozione di provvedimenti restrittivi della
circolazione privata in relazione ai livelli di inquinamento atmosferico;
6)l'esame dei riflessi di carattere metropolitano dei
principali provvedimenti comunali in materia di traffico, di trasporto pubblico
e privato;
1)l'individuazione di indirizzi generali in tema di coordinamento
e programmazione delle attività culturali e la organizzazione di circuiti di
interscambio delle programmazioni culturali;
d) in materia di difesa del suolo, tutela idrogeologica,
tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti:
2)la programmazione e la gestione degli interventi per
la sistemazione e la tutela idrogeologica nell'ambito metropolitano;
4)la formazione del piano metropolitano per lo
smaltimento dei rifiuti e lo svolgimento di funzioni di indirizzo, controllo e
gestione;
1)l'esercizio di funzioni di indirizzo e controllo, in
ambito metropolitano, in ordine alla raccolta, distribuzione e depurazione
delle acque, compresa la realizzazione e la gestione degli impianti anche
mediante proprie aziende, nonché la determinazione delle tariffe;
1)la pianificazione commerciale della grande
distribuzione e delle grandi strutture di vendita ed il rilascio delle relative
autorizzazioni;
3)l'adozione di iniziative volte a dare impulso e ad
armonizzare le funzioni spettanti ai Sindaci dei Comuni metropolitani ai sensi
dell'art.
36, comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , al fine di
consentire una organizzazione e programmazione degli orari degli esercizi
commerciali che risponda alle esigenze indicate all'art.
5, comma 3, lett. d) della L.R. 16 maggio 1994, n. 21, anche applicando i
criteri previsti dall'art.
8 della L.R. 10 luglio 1984, n. 40;
3.Con leggi regionali
vengono attribuite alla Città metropolitana le funzioni normalmente affidate ai
Comuni, quando abbiano precipuo carattere sovracomunale o debbano, per ragioni
di economicità ed efficienza, essere svolte in forma coordinata nell'area
metropolitana, nelle materie individuate dall'art.
19 della legge 8 giugno 1990 n. 142 .
Funzioni dei Comuni e delle Comunità
montane
1.Restano ai Comuni
metropolitani la piena titolarità e l'esercizio di tutte le funzioni non
espressamente attribuite alla Città metropolitana.
2.I Comuni, per
l'esercizio delle funzioni stesse, possono volontariamente attuare forme di
cooperazione con la Città metropolitana e possono avvalersi della sua
assistenza tecnico-amministrativa.
Modalità organizzative per l'esercizio
delle funzioni
1.La Città metropolitana
può svolgere le funzioni ad essa attribuite con modalità differenziate e
strumenti operativi diversi in ragione delle peculiarità territoriali ed
economiche, nonché della qualità dei servizi riferibili alle diverse parti del
territorio.
Termini per l'attribuzione delle
funzioni alla Città metropolitana
1.La Città metropolitana
esercita le funzioni di cui all'art. 4 commi 1 e 2 dall'atto di insediamento
dei propri organi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8.
2.La Regione individua le
funzioni specifiche da attribuire alla Città metropolitana sulla base dei
principi e dei criteri di cui ai precedenti artt. 2 e 3 nei seguenti termini
decorrenti dalla costituzione della autorità metropolitana:
b)entro due anni per le funzioni ricomprese nel settore
organico dei servizi alla persona e sociali;
Art. 8
Disposizioni finali e transitorie
1.Le funzioni gestionali
di cui all'art. 3, comma 1, lett.c) , con particolare riferimento ai servizi
indicati, nell'art. 4, comma 2 lett. b) n. 1, lett. d) nn. 2, 3 e 4, lett. e)
n. 1, divengono operative dal momento in cui vengono trasferiti i relativi
mezzi e risorse, secondo le modalità previste dal decreto istitutivo della
Città metropolitana.
2.Il trasferimento in
capo alla Città metropolitana delle funzioni di cui all'art. 4, comma 2, lett.
b) n. 1, lett. d) nn. 2, 3 e 4, lett.e) n. 1, ricomprende quote di
partecipazione alle aziende e società di gestione dei servizi pubblici locali
in misura tale che sia garantita alla Città metropolitana, tramite il
trasferimento delle quote detenute dalla Provincia e di una parte delle quote
detenute dal Comune capoluogo, la maggioranza della partecipazione
complessivamente spettante agli enti locali territoriali.
3.Nell'ambito
territoriale già corrispondente all'Assemblea di Comuni per la programmazione
di Imola e nelle altre realtà dotate di peculiari forme di gestione dei
servizi, le aziende e le società a partecipazione locale non interessate al
trasferimento di cui al comma 2 possono integrarsi con servizi di ambito
metropolitano sulla base di specifiche convenzioni.
4.Il comma
1 dell'art. 18 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, recante "Norme per il
riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 modificato dal D.lgs.
7 dicembre 1993, n. 517 " è
sostituito dal seguente:
"1. Gli ambiti territoriali delle Unità
sanitarie locali- Aziende della Provincia di Bologna sono determinati con
provvedimento della Regione da adottarsi all'atto della costituzione degli
organi della Città metropolitana, ai sensi della legge
8 giugno 1990, n. 142 modificata
dalla legge
2 novembre 1993, n. 436 ".
Nessun commento :
Posta un commento
Grazie per il tuo commento, iscriviti al blog per ricevere gli aggiornamenti