(1) (2) (3)
-------------------------------------------------------
(1)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.
(2)
Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012,
n. 135.
(3) Titolo
così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135.
(omissis)
Art. 17
Riordino
delle province e loro funzioni (91)
1. Al fine di contribuire al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei
necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio, tutte le province delle
regioni a statuto ordinario esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono oggetto di riordino sulla base dei criteri e secondo la
procedura di cui ai commi 2 e 3. (85)
2. Entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei Ministri determina,
con apposita deliberazione, da adottare su proposta dei Ministri dell'interno e
della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, il riordino delle province sulla base di requisiti minimi, da
individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in
ciascuna provincia. Ai fini del presente articolo, anche in deroga alla
disciplina vigente, la popolazione residente è determinata in base ai dati
dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'ultimo censimento ufficiale,
comunque disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Sono fatte salve le province nel cui territorio si trova
il comune capoluogo di regione. Sono fatte salve, altresì, le province
confinanti solo con province di regioni diverse da quella di appartenenza e con
una delle province di cui all'articolo 18, comma 1. (85) (92)
3. Il Consiglio delle autonomie
locali di ogni regione a statuto ordinario o, in mancanza, l'organo regionale
di raccordo tra regioni ed enti locali, entro settanta giorni dalla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della deliberazione di cui al comma 2, nel
rispetto della continuità territoriale della provincia, approva una ipotesi di
riordino relativa alle province ubicate nel territorio della rispettiva regione
e la invia alla regione medesima entro il giorno successivo. Entro venti giorni
dalla data di trasmissione dell'ipotesi di riordino o, comunque, anche in
mancanza della trasmissione, trascorsi novantadue giorni dalla citata data di
pubblicazione, ciascuna regione trasmette al Governo, ai fini di cui al comma
4, una proposta di riordino delle province ubicate nel proprio territorio,
formulata sulla base dell'ipotesi di cui al primo periodo. Le ipotesi e le
proposte di riordino tengono conto delle eventuali iniziative comunali volte a
modificare le circoscrizioni provinciali esistenti alla data di adozione della
deliberazione di cui al comma 2. Resta fermo che il riordino deve essere
effettuato nel rispetto dei requisiti minimi di cui al citato comma 2,
determinati sulla base dei dati di dimensione territoriali e di popolazione, come
esistenti alla data di adozione della deliberazione di cui al medesimo comma 2.
(86)
4. Entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con atto
legislativo di iniziativa governativa le province sono riordinate sulla base
delle proposte regionali di cui al comma 3, con contestuale ridefinizione
dell'ambito delle città metropolitane di cui all'articolo 18, conseguente alle
eventuali iniziative dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione
nonché del comma 2 del medesimo articolo 18. Se alla data di cui al primo
periodo una o più proposte di riordino delle regioni non sono pervenute al
Governo, il provvedimento legislativo di cui al citato primo periodo è assunto
previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime
entro dieci giorni esclusivamente in ordine al riordino delle province ubicate
nei territori delle regioni medesime. (86)
4-bis. In esito al riordino
di cui al comma 1, assume il ruolo di comune capoluogo delle singole province
il comune già capoluogo di provincia con maggior popolazione residente, salvo
il caso di diverso accordo tra i comuni già capoluogo di ciascuna provincia
oggetto di riordino. (87)
5. Le Regioni a statuto speciale,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano i
propri ordinamenti ai principi di cui al presente articolo, che costituiscono
principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica nonché principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al
presente articolo non trovano applicazione per le province autonome di Trento e
Bolzano.
6. Fermo restando quanto disposto
dal comma 10 del presente articolo, e fatte salve le funzioni di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo 23, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto del
principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, comma primo, della
Costituzione, e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 18 del citato
articolo 23, come convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 214 del
2011, sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative conferite alle
province con legge dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto e rientranti nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello
Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione.
7. Le funzioni amministrative di cui
al comma 6 sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
8. Con uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, sulla base della individuazione delle funzioni
di cui al comma 7, si provvede alla puntuale individuazione dei beni e delle
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connessi all'esercizio
delle funzioni stesse ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai
comuni interessati. Sugli schemi dei decreti, per quanto attiene al
trasferimento di risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
8-bis. Sui decreti di cui ai
commi 7 e 8 è acquisito il parere della Commissione parlamentare per la
semplificazione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005,
n. 246, e successive modificazioni. (87)
9. La decorrenza dell'esercizio
delle funzioni trasferite ai sensi del comma 6 è inderogabilmente subordinata
ed è contestuale all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse
finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime.
10. All'esito della procedura di
riordino, sono funzioni delle province quali enti con funzioni di area vasta,
ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: (88)
a) pianificazione territoriale
provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per
gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di
trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di
trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonché
costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione
della circolazione stradale ad esse inerente;
b-bis) programmazione
provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica relativa
alle scuole secondarie di secondo grado (89).
11. Restano ferme le funzioni di
programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie
di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le
funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
12. Resta fermo che gli organi di
governo della Provincia sono esclusivamente il Consiglio provinciale e il
Presidente della Provincia, ai sensi dell'articolo 23, comma 15, del citato
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011,
n. 214.
13. La redistribuzione del patto di
stabilità interno tra gli enti territoriali interessati, conseguente
all'attuazione del presente articolo, è operata a invarianza del contributo
complessivo.
13-bis. Per l'anno 2012 alle
province di cui all'articolo 16, comma 7, è attribuito un contributo, nei
limiti di un importo complessivo di 100 milioni di euro. Il contributo non è
conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno ed è
destinato alla riduzione del debito. Il riparto del contributo tra le province
è stabilito con le modalità previste dal medesimo comma 7. (90)
13-ter. Alla copertura
finanziaria degli oneri derivanti dal comma 13-bis, pari a 100 milioni di euro
per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità
speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio". (90)
------------------------------------------------------
(85) Comma
così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135.
(86) Comma
così sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135.
(87) Comma
inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135.
(88) Alinea
così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135.
(89) Lettera
aggiunta dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135.
(90) Comma
aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135.
(91) Rubrica
così sostituita dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135.
(92) In
attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Deliberazione 20
luglio 2012.
Art. 18
Istituzione
delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio
1. A garanzia dell'efficace ed
efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione degli
articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le Province
di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e
Reggio Calabria sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative
città metropolitane, il 1° gennaio 2014, ovvero precedentemente, alla data
della cessazione o dello scioglimento del consiglio provinciale, ovvero della
scadenza dell'incarico del commissario eventualmente nominato ai sensi delle
vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora
abbiano luogo entro il 31 dicembre 2013. Sono abrogate le disposizioni di cui
agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000, nonché agli articoli 23 e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio
2009, n. 42, e successive modificazioni.
2. Il territorio della città
metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa ai
sensi del comma 1, fermo restando il potere dei comuni interessati di deliberare,
con atto del consiglio, l'adesione alla città metropolitana o, in alternativa,
a una provincia limitrofa ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della
Costituzione. Le città metropolitane conseguono gli obiettivi del patto di
stabilità interno attribuiti alle province soppresse. (93)
2-bis. Lo statuto della città
metropolitana può prevedere, su proposta del comune capoluogo deliberata dal
consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 6, comma 4, del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, una articolazione del
territorio del comune capoluogo medesimo in più comuni. In tale caso sulla
proposta complessiva di statuto, previa acquisizione del parere della regione
da esprimere entro novanta giorni, è indetto un referendum tra tutti i
cittadini della città metropolitana da effettuare entro centottanta giorni
dalla sua approvazione sulla base delle relative leggi regionali. Il referendum
è senza quorum di validità se il parere della regione è favorevole o in
mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il quorum di validità
è del 30 per cento degli aventi diritto. Se l'esito del referendum è
favorevole, entro i successivi novanta giorni, e in conformità con il suo
esito, le regioni provvedono con proprie leggi alla revisione delle
circoscrizioni territoriali dei comuni che fanno parte della città
metropolitana. Nel caso di cui al presente comma il capoluogo di regione
diventa la città metropolitana che comprende nel proprio territorio il comune
capoluogo di regione. (94)
3. Sono organi della città
metropolitana il consiglio metropolitano ed il sindaco metropolitano, il quale
può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri. Gli
organi di cui al primo periodo del presente comma durano in carica secondo la
disciplina di cui agli articoli 51, comma 1, 52 e 53 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Se il sindaco del comune capoluogo
è di diritto il sindaco metropolitano, non trovano applicazione agli organi
della città metropolitana i citati articoli 52 e 53 e, in caso di cessazione
dalla carica di sindaco del comune capoluogo, le funzioni del sindaco
metropolitano sono svolte, sino all'elezione del nuovo sindaco del comune
capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del presente
comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano più anziano.
3-bis. Alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituita, senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la Conferenza metropolitana della
quale fanno parte i sindaci dei comuni del territorio di cui al comma 2 nonché
il presidente della provincia, con il compito di elaborare e deliberare lo
statuto della città metropolitana entro il novantesimo giorno antecedente alla
scadenza del mandato del presidente della provincia o del commissario, ove
anteriore al 2014, ovvero, nel caso di scadenza del mandato del presidente
successiva al 1° gennaio 2014, entro il 31 ottobre 2013. La deliberazione di
cui al primo periodo è adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti
della Conferenza e, comunque, con il voto favorevole del sindaco del comune
capoluogo e del presidente della provincia. Lo statuto di cui al presente comma
resta in vigore fino all'approvazione dello statuto definitivo di cui al comma
9. (94)
3-ter. In caso di mancata
approvazione dello statuto entro il termine di cui al comma 3-bis, il sindaco
metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo, fino alla data di
approvazione dello statuto definitivo della città metropolitana nel caso in cui
lo stesso preveda l'elezione del sindaco secondo le modalità di cui al comma 4,
lettere b) e c), e comunque, fino alla data di cessazione del suo mandato. (94)
3-quater. La conferenza di
cui al comma 3-bis cessa di esistere alla data di approvazione dello statuto
della città metropolitana o, in mancanza, il 1° novembre 2013. (94)
4. Fermo restando che trova comunque
applicazione la disciplina di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, del citato
testo unico, lo statuto della città metropolitana di cui al comma 3-bis e lo
statuto definitivo di cui al comma 9 possono stabilire che il sindaco
metropolitano: (98)
a) sia di diritto il sindaco del
comune capoluogo;
b) sia eletto secondo le modalità
stabilite per l'elezione del presidente della provincia;
c) nel caso in cui lo statuto
contenga la previsione di cui al comma 2-bis, sia eletto a suffragio universale
e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel testo vigente alla
data di entrata in vigore del presente decreto; il richiamo di cui al comma 1
del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n.
122, è da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto (95).
5. Il consiglio metropolitano è
composto da:
a) sedici consiglieri nelle città
metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti;
b) dodici consiglieri nelle città
metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari
a 3.000.000 di abitanti;
c) dieci consiglieri nelle altre
città metropolitane.
6. I componenti del consiglio
metropolitano sono eletti tra i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni
ricompresi nel territorio della città metropolitana, da un collegio formato dai
medesimi. L'elezione è effettuata, nei casi di cui al comma 4, lettera b),
secondo le modalità stabilite per l'elezione del consiglio provinciale e, nei
casi di cui al medesimo comma 4, lettera c), secondo il sistema previsto
dall'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui
alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. L'elezione del consiglio metropolitano
ha luogo entro quarantacinque giorni dalla proclamazione del sindaco del comune
capoluogo o, nel caso di cui al comma 4, lettera b), contestualmente alla sua
elezione. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della città
metropolitana, il sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per
il suo insediamento. (96)
7. Alla città metropolitana sono
attribuite:
a) le funzioni fondamentali delle
province;
b) le seguenti funzioni
fondamentali:
1) pianificazione territoriale
generale e delle reti infrastrutturali;
2) strutturazione di sistemi
coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi
pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
3) mobilità e viabilità;
4) promozione e coordinamento dello
sviluppo economico e sociale.
7-bis. Restano ferme le
funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti
nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della
Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della
Costituzione. (97)
8. Alla città metropolitana
spettano:
a) il patrimonio e le risorse umane
e strumentali della provincia soppressa, a cui ciascuna città metropolitana
succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi;
b) le risorse finanziarie di cui
agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al citato articolo 24 è
adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ferme
restando le risorse finanziarie e i beni trasferiti ai sensi del comma 8
dell'articolo 17 del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio statale.
9. Lo statuto definitivo della città
metropolitana è adottato dal consiglio metropolitano a maggioranza assoluta
entro sei mesi dalla prima convocazione, previo parere dei comuni da esprimere
entro tre mesi dalla proposta di statuto. Lo statuto di cui al comma 3-bis
nonché lo statuto definitivo della città metropolitana: (101)
a) regola l'organizzazione interna e
le modalità di funzionamento degli organi e di assunzione delle decisioni;
b) regola le forme di indirizzo e di
coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;
c) disciplina i rapporti fra i
comuni facenti parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione
e di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo le modalità con le
quali la città metropolitana può conferire ai comuni ricompresi nel suo
territorio o alle loro forme associative, anche in forma differenziata per
determinate aree territoriali, proprie funzioni, con il contestuale
trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il
loro svolgimento; (99)
d) prevede le modalità con le quali
i comuni facenti parte della città metropolitana e le loro forme associative
possono conferire proprie funzioni alla medesima con il contestuale
trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il
loro svolgimento; (99)
e) può regolare le modalità in base
alle quali i comuni non ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire
accordi con la città metropolitana.
10. La titolarità delle cariche di
consigliere metropolitano, sindaco metropolitano e vicesindaco è a titolo
esclusivamente onorifico e non comporta la spettanza di alcuna forma di
remunerazione, indennità di funzione o gettoni di presenza.
11. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni relative ai comuni di cui al citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed
all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto degli statuti speciali, le
Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano
adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo,
che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica. (93)
11-bis. Lo Stato e le
regioni, ciascuno per le proprie competenze, attribuiscono ulteriori funzioni
alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione
e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione. (100)
-----------------------------------------------------
(93) Comma
così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135.
(94) Comma
inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135.
(95) Lettera
così modificata dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135.
(96) Comma
così sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135.
(97) Comma
inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135.
(98) Alinea
così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135.
(99) Lettera
così sostituita dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135.
(100) Comma
aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135.
(101) Alinea
così sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135.
(omissis)
Nessun commento :
Posta un commento
Grazie per il tuo commento, iscriviti al blog per ricevere gli aggiornamenti