a cura di Sonia Zarino (architetto, urbanista)

mercoledì 30 gennaio 2013

Delimitazione dell' area metropolitana genovese - LR N. 12 DEL 22 07 1991

Delimitazione dell' area metropolitana genovese in attuazione dell'articolo 17 secondo comma della legge 8 giugno 1990 n. 142. 

ARTICOLO 1
1. Ai sensi dell' articolo 17 della legge 8 giugno 1990 n. 142 nella planimetria allegata alla presente legge e' delimitata sentiti i Comuni e le Province interessate l' area metropolitana di Genova della quale fanno parte i seguenti Comuni: Genova Arenzano Avegno Bargagli Bogliasco Busalla Camogli Campoligure Campomorone Casella. Ceranesi Cogoleto Davagna Isola del cantone Masone Mele Mignanego Pieve Ligure Recco Ronco Scrivia Rossiglione Sant' Olcese Savignone Serra Ricco' Sori Tiglieto Uscio Crocefieschi Montoggio Torriglia Fascia Fontanigorda Gorreto Montebruno Propata Rondanina Rovegno Valbrevenna Vobbia.

ARTICOLO 2
1. La Regione in ottemperanza a quanto disposto dall' articolo 3 comma 3 della legge 8 giugno 1990 n. 142 ripartisce le funzioni amministrative tra i Comuni e la Citta' metropolitana e provvede al riordino delle circoscrizioni territoriali dei Comuni dell' area metropolitana con il concorso della Provincia di Genova dei Comuni e delle Comunita' montane compresi nell' area stessa. 

2. Nel territorio dell' area metropolitana di Gonova la Citta' metropolitana svolge ai sensi dell' articolo 17 comma 4 e dell' articolo 18 comma 3 della legge 8 giugno 1990 n. 142 le funzioni spettanti alla Provincia e quelle spettanti ai Comuni compresi nell' area allorche' abbiano precipuo carattere sovracomunale o debbano per ragioni di economicita' ed efficienza essere svolte in forma coordinata nell' ambito delle materie indicate dall' articolo 19 della legge n. 142/ 90

3. La legge regionale prevista dal citato articolo 19 prevedera' che alla Citta' metropolitana competa: 

a) nella materia della pianificazione territoriale di adottare con il concorso dei Comuni il piano territoriale di coordinamento con i contenuti e le finalita' di cui all' articolo 15 comma 2 della legge n¨ 142/ 90 e di accertare la compatibilita' degli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale adottati dai Comuni con le previsioni del piano territoriale di coordinamento mentre restano ai Comuni la competenza ad adottare tutti gli strumenti urbanistici generali ed attuativi e gli altri compiti in materia urbanistica; 

b) nella materia della viabilita' traffico e trasporti di concorrere alla formazione ed alla attuazione del piano regionale dei trasporti mediante la promozione della mobilita' e della accessibilita' all' area metropolitana e la definizione dei livelli di gestione in modo da consentire la riduzione dei costi; 

c) nella materia della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente la programmazione degli interventi e la gestione delle attivita' rientranti nell' ambito dell'intera area metropolitana ferme restando le competenze dei Comuni e delle Comunita' montane per le attivita' amministrative e di gestione riferite all' ambito locale; 

d) nella materia della tutela e della valorizzazione delle risorse idriche le funzioni inerenti la grande raccolta e la distribuzione delle acque rientranti nell' ambito dell' intera area metropolitana ferme restando le competenze dei Comuni singoli od associati per la distribuzione e la gestione nell' ambito locale;

e) nella materia dello smaltimento dei rifiuti di concorrere alla formazione del piano regionale di raccolta e smaltimento dei rifiuti e di svolgere funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti delle attivita' attuative; 

f) nelle materie di cui alle lettere f) e g) e nelle restanti di cui alla lettera d) dell' articolo 19 medesimo di svolgere funzioni di programmazione di gestione di area vasta e di coordinamento che le saranno attribuite e che dovranno comunque comprendere le funzioni gia' attribuite o delegate alle Province dalla Regione. 

4. La legge regionale di cui al comma 3 stabilira' una specifica disciplina delle funzioni dei nuovi Comuni ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

ARTICOLO 3
1. Conseguentemente alla delimitazione dell' area metropolitana di Genova disposta con l' articolo 1 ed in vista dell' emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 21 della legge 8 giugno 1990 n. 142 l' iniziativa dei Comuni e' assunta con deliberazione del Consiglio comunale per la istituzione di una nuova Provincia nella parte del territorio della Provincia di Genova non compresa nell' area metropolitana seguendo le disposizioni contenute nella legge regionale 12 giugno 1991 n. 9 e con le procedure ed i criteri di cui agli articoli 63 e 16 della legge n. 142/ 1990.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

data a Genova addi' 22 luglio 1991

Planimetria dell' area metropolitana di Genova.

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