a cura di Sonia Zarino (architetto, urbanista)

sabato 5 luglio 2014

Entro l'8 luglio la definizione delle funzioni fondamentali delle città metropolitane. Le richieste di ANCI e UPI.

Entro l'8 luglio Governo, Regioni, Anci e UPI devono sancire l'accordo sulle quali saranno le funzioni delle Province e delle Città Metropolitane. Questo è un passaggio fondamentale perchè è l'occasione per fare chiarezza sui compiti dei vari organismi eliminando il più possibile le sovrapposizioni di competenze che ancora oggi rappresentano per molti settori ritardi pesantissimi.

Documento a cura di UPI (Unione Province Italiane)

L’attuazione della Legge 56/14: i tavoli di lavoro Governo, Regioni, Anci, Upi
All’indomani dall’approvazione della Legge 56/14 il Governo, secondo quanto previsto dal comma 149  della legge, ha aperto due tavoli di lavoro:
  • Un tavolo politico, tra Governo, Regioni, Anci e Upi,   con il   compito di portare a compimento l’accordo   in   Conferenza unificata sulla  ripartizione delle funzioni  di Province e Città metropolitane
  • Un tavolo tecnico con Anci e Upi , con l’obiettivo di   fornire i chiarimenti per l’interpretazione e l’applicazione   della legge 56/14 
I lavori del Tavolo politico 

Il tavolo politico si è riunito ufficialmente una sola  volta. I suoi compiti sono:
  • elaborare l’accordo da sancire entro l’8 luglio in Conferenza unificata sulle funzioni che devono essere comprese tra le funzioni fondamentali delle Province e delle Città metropolitane e le funzioni che invece sono oggetto di trasferimento, secondo quanto stabilito dal comma 89 della Legge 56/14

  • verificare il DPCM per il trasferimento delle risorse e del personale legati all’eventuale trasferimento delle funzioni provinciali in vista dell’intesa in Conferenza unificata entro l’8 luglio 2014.

  • verificare il decreto ministeriale con le misure premiali per le Regioni che riordinano gli enti e strutture a favore di Province e Città metropolitane.

  • monitorare le leggi regionali di attuazione della legge 56/14.
Le funzioni delle Province e delle Città metropolitane

  • La legge 56/14, al comma 91, stabilisce che, ferme restando le funzioni fondamentali che restano in capo alle Province, entro l’8 luglio, sentite le organizzazioni sindacali, tramite accordo in Conferenza unificata, Stato e Regioni individuano puntualmente le funzioni amministrative delle Province che devono essere trasferite ad altri enti.
  • Il comma 92 dispone che a seguito dell’accordo, sempre entro l’8 luglio con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri generali per l’individuazione dei beni e delle risorse umane e finanziarie connesse alle funzioni che devono essere trasferite dalle Province agli altri enti (Comuni, Unioni di comuni e Regioni).
  • In caso di mancato accordo con le Regioni, secondo il comma 93, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dispone comunque sulle funzioni di competenza statale.
  • Il comma 95 stabilisce poi che le Regioni sono tenute a dare attuazione all’accordo di cui al comma 91 entro 6 mesi dall’entrata in vigore della Legge. Quindi entro l’8 ottobre 2014.
L’Accordo dell’8 luglio: le richieste di Anci e Upi
In vista della definizione dell’accordo in Conferenza Unificata, Anci e Upi hanno predisposto un documento unitario, nel quale si chiede di:
  1. prioritariamente far confluire nei nuovi cataloghi di funzioni fondamentali delle Province e delle Città Metropolitane le attuali funzioni amministrative già svolte dalle Province per salvaguardare l’integrità di funzionamento degli enti, l’organizzazione del lavoro e l’efficienza dei servizi, nonché l’equilibrio finanziario;
  2. individuare le ulteriori funzioni fondamentali delle Città Metropolitane per rafforzare adeguatamente questo nuovo livello di governo;
  3. individuare e precisare di conseguenza quali funzioni diverse da quelle fondamentali vengono rimesse alla legislazione regionale, secondo la competenza per materia prevista dall’articolo 117, commi 3 e 4 della Costituzione: su tali funzioni, l’accordo dovrà comunque precisare che il riordino ad opera delle singole Regioni non dovrà comportare la costituzione di nuovi enti e agenzie, e dovrà considerare in via prioritaria l’attribuzione delle funzioni provinciali ai Comuni, singoli o associati, alle  stesse Province o alle Città Metropolitane;
  4. individuare le funzioni nelle materie di competenza legislativa statale, che il DPCM attuativo dovrà poi trasferire, ricomponendo le relative competenze in modo organico in capo ad un unico livello istituzionale.
I lavori del tavolo tecnico
Il tavolo tecnico per l’attuazione della 56/14 presieduto dal Sottosegretario Bressa ha prodotto alcuni importanti risultati, tra cui:
  1. La circolare del Ministero dell’interno del 12 aprile 2014 che ha chiarito il mantenimento degli organi provinciali in carica fino al termine della scadenza naturale del mandato, scongiurando il rischio di decadenza di tutte le Province all’entrata in vigore della Legge.
  2. Il parere secondo cui la gratuità della carica degli organi delle Province e delle Città metropolitane non esclude il regolare versamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e i permessi retribuiti.
  3. Il parere rispetto alla possibilità di prorogare o ricontrattualizzare il personale di diretta dipendenza del Presidente della Provincia fino al suo mantenimento in carica quale organo della Provincia.
  4. Il tavolo inoltre ha evidenziato su alcuni punti la necessità di apportare alcune modifiche normative al testo della legge 56/14.
Le modifiche alla legge 56/14

Il DL 66/14, convertito dalla legge 89/14 ha previsto:
  • l’abrogazione del comma 13 della legge 56/14 che supera la necessità dell’elezione di una conferenza statutaria per l’elaborazione della proposta dello statuto metropolitano;
  • l’espressa copertura degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e dei permessi retribuiti per gli amministratori delle province delle città metropolitane.

Il DL 90/14, pubblicato il 24 in GU ha previsto:
  • che l’elezione di secondo grado degli organi di governo delle Province (non solo il Consiglio, ma anche il Presidente) deve svolgersi entro il 30 settembre 2014;
  • alcune modifiche alla disciplina sul trasferimento delle partecipazioni alla Regione Lombardia per lo svolgimento dell’Expo. 
Le procedure elettorali per le Città Metropolitane
Le 10 Città metropolitane sono istituite alla data di entrata in vigore della Legge 56/14.
  1. Il Sindaco del Comune capoluogo è di diritto il Sindaco metropolitano.
  2. Entro il 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del Consiglio metropolitano, indette dal Sindaco del Comune capoluogo.
  3. Entro il 31 dicembre 2014 il Consiglio metropolitano approva lo statuto.
  4. Il 1° gennaio 2015 le Città metropolitane subentrano alle Province omonime. 

L’elezione del consiglio metropolitano
Le elezioni del Consiglio metropolitano sono indette dal sindaco metropolitano e si devono svolgere entro il 30 settembre 2014.
Si prevede la presentazione di liste concorrenti e, a differenza che nelle Province, il sistema di elezione assume una carattere di tipo politico.

  • Per il consiglio metropolitano, infatti, l’attribuzione dei seggi, determinata con la votazione di ciascun elettore in base alla determinazione dell’indice ponderato di votazione per fasce di comuni, avviene in relazione alla cifra elettorale ponderata di ciascun lista.
  • L’Ufficio elettorale dovrà determinare il numero di seggi da attribuire alle liste e proclamare l’elezione dei candidati che conseguono la cifra maggiore in ogni lista, dividendo il numero dei votanti successivamente per 1, 2, 3, 4 … fino al numero di consiglieri da eleggere per ogni lista.


Le procedure elettorali per le Province
La Legge 56/14, come modificata dal DL 90/14, prevede una fase di transizione che si chiuderà con l’elezione di secondo grado degli organi di governo delle Province entro il 30 settembre 2014. 

Entro il 30 settembre  i Presidenti di Provincia o i commissari devono:
  • costituire un ufficio elettorale per garantire lo svolgimento delle elezioni;
  • indire le elezioni.
Con l’elezione dei nuovi organi decadono contestualmente i presidenti, le giunte e i commissari prorogati a titolo gratuito. 

Chi può essere eletto e chi elegge


CHI PUO’ ESSERE ELETTO: L’elettorato passivo per l’elezione del presidente di provincia spetta ai sindaci dei comuni del territorio e ai consiglieri provinciali uscenti, compreso il presidente di provincia (solo per la prima elezione).
L’elettorato passivo per il consiglio provinciale spetta ai sindaci e ai consiglieri dei comuni del territorio e ai consiglieri provinciali uscenti , compreso il presidente di provincia (solo per la prima elezione).

CHI ELEGGE: L’elettorato attivo spetta a tutti i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni della provincia.
  
Nel tavolo tecnico per l’applicazione della legge 56/14 è stata sottolineata da parte di tutti i componenti la necessità che il Ministero dell’Interno elabori una disciplina uniforme sulle modalità di svolgimento delle elezioni di secondo grado delle Province e delle Città metropolitane. 

Le modalità di elezione
  • Le elezioni degli organi si svolgono con voto ponderato (commi 63 e 76). La ponderazione opera una diversificazione del peso della rappresentanza: il voto degli aventi diritto non segue il principio “una testa, un voto”, ma il peso complessivo dei loro voti in rapporto alla popolazione rappresentata.
  • I comuni del territorio sono suddivisi in 9 fasce demografiche sia nelle Province che nelle Città metropolitane.
  • In base all’allegato A della legge 56/14 si pondera la percentuale della popolazione rappresentata in ciascuna fascia di comuni con il numero di elettori (consiglieri e sindaci) presenti e si introducono ulteriori correttivi al fine di evitare che un comune possa avere più del 45% dei voti e che una fascia di comuni possa avere più del 35% dei voti.
L’elezione del presidente e l’attribuzione dei seggi
 
E’ previsto il voto separato per  l’elezione del presidente della Provincia e del Consiglio provinciale  senza un collegamento tra le due elezioni
E’ eletto Presidente della Provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti ponderati. In caso di parità è eletto il candidato più giovane.
Per il Consiglio Provinciale, l’attribuzione dei seggi, determinata con la votazione di ciascun elettore in base alla determinazione dell’indice ponderato di votazione per fasce di comuni, avviene in relazione alla cifra elettorale ponderata di ciascun candidato in un'unica graduatoria che prescinde dalle liste presentate.
L’Ufficio elettorale dovrà determinare la cifra elettorale di ogni candidato e proclamare l’elezione dei candidati che conseguono la cifra maggiore, dividendo il numero dei votanti successivamente per 1, 2, 3, 4 … fino al numero di consiglieri da eleggere.
 
L’attuazione della Legge 56/14: il protocollo Anci - Upi
I prossimi mesi quindi saranno complessi e segnati da tappe decisive per l’intero sistema di governo locale: Province, Città Metropolitane e Comuni.
Per accompagnare questo processo  Anci e Upi hanno siglato un protocollo d’intesa per affermare un percorso di massima integrazione delle associazione delle autonomie locali .
Comuni, Città metropolitane e Province, che escono completamente innovate dalle ultime leggi approvate in Parlamento, hanno bisogno di una forte azione unitaria per affrontare e portare a termine questi processi e riaffermare il ruolo centrale delle autonomie locali nel sistema paese.
Attraverso l’integrazione delle Associazioni di rappresentanza, Anci e Upi, sia a livello nazionale che regionale,  intendono garantire agli amministratori locali impegnati a dare attuazione alla riforma, tutto il supporto tecnico e politico necessario per affrontare le sfide che si presenteranno.

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