a cura di Sonia Zarino (architetto, urbanista)

domenica 9 giugno 2013

Breve sintesi della legge sulle Città metropolitane

dal sito della città metropolitana di Milano


1 – L’istituzione delle Città metropolitane.
Le Città metropolitane di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono istituite far data dal 1 gennaio 2014 (salvo casi di cessazione anticipata degli attuali consigli provinciali) contestualmente alla soppressione delle relative Province.

2 – Il territorio.
Il territorio delle città metropolitane coincide con quello delle attuali Province, fermo restando il potere di iniziativa dei singoli Comuni di aderire o non aderire al nuovo Ente.


3 – Il Comune capoluogo.
Si prevede la possibilità che lo Statuto della Città metropolitana, su proposta del Consiglio del Comune capoluogo adottata con maggioranza dei due terzi dei consiglieri  assegnati, articoli il territorio del capoluogo medesimo in più Comuni. In tal caso la proposta complessiva di Statuto – previa acquisizione del parere della Regione- è sottoposto a referendum confermativo a livello metropolitano. Qualora la Regione dia parere positivo o non si pronunci il referendum non ha quorum di validità; qualora il parere della Regione sia negativo il quorum è fissato al 30% degli aventi diritto. Se l’esito del referendum è positivo entro i 90 giorni successivi la Regione provvede alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni metropolitani.

4 – Il Sindaco metropolitano.
Sono organi della città metropolitana il Consiglio Metropolitano ed il Sindaco Metropolitano, il quale può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri. Gli organi durano in carica 5 anni.

5 – L’elezione del Sindaco metropolitano.
Lo Statuto può disporre che il Sindaco metropolitano:
- sia di diritto il Sindaco del capoluogo;
- sia eletto con le nuove modalità (non ancora varate nel dettaglio) previste per il Presidente della Provincia (ossia con un’elezione di secondo livello affidata ai Sindaci e ai consiglieri dei Comuni che fanno parte della Città metropolitana);
- sia eletto a suffragio universale e diretto secondo le modalità con cui sono stati eletti i Presidenti delle Province fino al 2011– ma solo nel caso che il comune Capoluogo sia suddiviso in più Comuni.

6 – Il Consiglio metropolitano.
Nel caso di Milano il Consiglio metropolitano è composto da sedici consiglieri. Il Consiglio viene eletto tra i Sindaci ed i consiglieri dei Comuni ricompresi nel territorio metropolitano da parte di un corpo elettorale formato dai medesimi. Nel caso il Sindaco metropolitano venga eletto a suffragio diretto anche il consiglio metropolitano è eletto a suffragio diretto.

7 – La Conferenza metropolitana e lo Statuto provvisorio.
All’atto dell’entrata in vigore della legge viene convocata in ogni costituenda Città metropolitana la Conferenza metropolitana di cui fanno parte i Sindaci del territorio metropolitano ed il Presidente della Provincia. Tale organismo ha il compito di deliberare, in ogni caso entro il 31 ottobre 2013, lo Statuto provvisorio. Lo Statuto deve essere approvato con la maggioranza dei due terzi dei componenti la Conferenza ed in ogni caso col voto favorevole del Sindaco del capoluogo e del Presidente della Provincia. Qualora lo Statuto non venga approvato entro il termine fissato, il Sindaco metropolitano è di diritto il Sindaco del capoluogo fino alla fine del suo mandato o fino all’adozione dello Statuto definitivo. La Conferenza metropolitana cessa di esistere all’atto dell’approvazione dello Statuto e comunque entro il 1 novembre 2013. (questa è la parte sospesa n.d.r.)

8 – Lo Statuto definitivo.
Entro sei mesi dall’insediamento il Consiglio metropolitano approvo lo Statuto definitivo a maggioranza assoluta, previo parere dei Comuni da esprimere entro tre mesi dalla proposta di Statuto.

Tale Statuto
a) regola l’organizzazione interna e le modalità di funzionamento degli organi e di assunzione delle decisioni;
b) regola le forme di indirizzo e di coordinamento dell’azione complessiva di governo del territorio metropolitano;
c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della città metropolitana e le modalità di
organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo le modalità con le quali la città metropolitana può conferire ai comuni proprie funzioni, con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;
d) prevede le modalità con le quali i comuni facenti parte della città metropolitana possono conferire proprie funzioni alla Città metropolitana con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento.

9 - Le funzioni delle Città metropolitane.
Alle Città metropolitane sono attribuite:

Le funzioni fondamentali delle Province (così come riformate dalla spending review) ed in aggiunta quelle di:
- pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
- strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione;
- dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano, mobilità e viabilità;
- promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

Le funzioni fondamentali delle nuove province riformate dalla spending review, che sono:
- pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;
- pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell’edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado.
Lo Stato e le Regioni possono di attribuire ulteriori funzioni alle Città Metropolitane.

10 – Patrimonio e personale.
Le Città metropolitane succedono alle Province soppresse in tutti i rapporti attivi e passivi, ereditandone il patrimonio, il personale e le risorse strumentali, nonché le risorse finanziarie legate al fondo di riequilibrio.

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