a cura di Sonia Zarino (architetto, urbanista)

domenica 12 luglio 2015

Le città metropolitane per lo sviluppo strategico del territorio: tra livello locale e livello sovranazionale

Mentre il TUEL aveva una visione “gradualistica e in sequenza” dei livelli territoriali di governo, la l. n. 56  è  ispirata,  invece  a  una visione  “funzionalista”. In  sostanza,  nella  nuova  legge  le  città metropolitane  sono  enti  territoriali  di  area  vasta,  a  finalità  specificatamente  definite,  e  tutte incentrate essenzialmente sullo sviluppo strategico del territorio. Le città metropolitane sono certamente enti territoriali di area vasta, ma non sono enti territoriali locali, nel senso tradizionalmente fatto proprio da dottrina, legislazione e giurisprudenza.

pubblicato su federalismi.it           N° 12 - 17/06/2015

Il 30 giugno di quest’anno scadranno i sei mesi dall’entrata in funzione delle città metropolitane, così come il termine entro il quale le regioni devono aver approvato le leggi di loro competenza attuative di quanto previsto dal comma 91 della l. n. 56/2014 per la riallocazione delle funzioni non fondamentali delle province dopodiché lo Stato potrà avvalersi di quanto previsto dal comma 95, ed esercitare il potere sostitutivo. 

Allo stato attuale, mentre risultano approvati tutti gli statuti delle otto città metropolitane di cui al comma 5, salvo Reggio Calabria e Venezia, che hanno, come noto, tempi di attuazione diversa, molte regioni non hanno ancora provveduto ad adottare le leggi di loro competenza. Del resto, anche nei casi in cui le regioni hanno varato la legge di cui al comma 91, non risultano ancora avviati i procedimenti necessari per il trasferimento delle funzioni e del personale, né gli altri adempimenti conseguenti, previsti nei commi da 89 a 95, come successivamente integrati dai numerosi provvedimenti adottati o in via di adozione, per la loro attuazione. 

Di conseguenza, anche le città metropolitane, al pari delle province, si trovano ancora ad operare in una sorta di limbo o, se si preferisce, di terra di nessuno, nella quale l’oggi non è comunque eguale all’ieri, ma il domani deve ancora compiersi. Per un verso, i nuovi enti, e i loro organi, sono pienamente in carica e operativi, e sono quindi in grado di esercitare le loro funzioni e, per quanto riguarda le città metropolitane, anche di perseguire le finalità assegnate dalla l. n. 56/2014. 

Per un altro verso però, in virtù del comma 89, ultima parte, della stessa legge, essi devono ancora svolgere tutte le funzioni delle precedenti province, in attesa che si provveda al loro effettivo esercizio da parte dell’ente subentrante; ente, quest’ultimo, che in tutti i casi in cui le regioni non hanno ancora legiferato, deve tuttora essere individuato e che, anche negli altri casi, presuppone comunque quanto meno il completamento del processo di trasferimento del personale... (segue)

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