Mentre il TUEL aveva una visione “gradualistica e in sequenza” dei livelli territoriali di governo, la l. n. 56 è ispirata, invece a una visione “funzionalista”. In sostanza, nella nuova legge le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta, a finalità specificatamente definite, e tutte incentrate essenzialmente sullo sviluppo strategico del territorio. Le città metropolitane sono certamente enti territoriali di area vasta, ma non sono enti territoriali locali, nel senso tradizionalmente fatto proprio da dottrina, legislazione e giurisprudenza.
pubblicato su federalismi.it N° 12 - 17/06/2015
Il 30 giugno di quest’anno scadranno i sei mesi dall’entrata in funzione
delle città metropolitane, così come il termine entro il quale le
regioni devono aver approvato le leggi di loro competenza attuative di
quanto previsto dal comma 91 della l. n. 56/2014 per la riallocazione
delle funzioni non fondamentali delle province dopodiché lo Stato potrà
avvalersi di quanto previsto dal comma 95, ed esercitare il potere
sostitutivo.
Allo stato attuale, mentre risultano approvati tutti gli
statuti delle otto città metropolitane di cui al comma 5, salvo Reggio
Calabria e Venezia, che hanno, come noto, tempi di attuazione diversa,
molte regioni non hanno ancora provveduto ad adottare le leggi di loro
competenza. Del resto, anche nei casi in cui le regioni hanno varato la
legge di cui al comma 91, non risultano ancora avviati i procedimenti
necessari per il trasferimento delle funzioni e del personale, né gli
altri adempimenti conseguenti, previsti nei commi da 89 a 95, come
successivamente integrati dai numerosi provvedimenti adottati o in via
di adozione, per la loro attuazione.
Di conseguenza, anche le città
metropolitane, al pari delle province, si trovano ancora ad operare in
una sorta di limbo o, se si preferisce, di terra di nessuno, nella quale
l’oggi non è comunque eguale all’ieri, ma il domani deve ancora
compiersi. Per un verso, i nuovi enti, e i loro organi, sono pienamente
in carica e operativi, e sono quindi in grado di esercitare le loro
funzioni e, per quanto riguarda le città metropolitane, anche di
perseguire le finalità assegnate dalla l. n. 56/2014.
Per un altro verso
però, in virtù del comma 89, ultima parte, della stessa legge, essi
devono ancora svolgere tutte le funzioni delle precedenti province, in
attesa che si provveda al loro effettivo esercizio da parte dell’ente
subentrante; ente, quest’ultimo, che in tutti i casi in cui le regioni
non hanno ancora legiferato, deve tuttora essere individuato e che,
anche negli altri casi, presuppone comunque quanto meno il completamento
del processo di trasferimento del personale... (segue)
Nessun commento :
Posta un commento
Grazie per il tuo commento, iscriviti al blog per ricevere gli aggiornamenti