di
La legge 56/2014, al c. 44 dell’art. 1, individua, tra le funzioni fondamentali spettanti alla Città metropolitana,
la “pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di
comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti
alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e
obiettivi all’attività e all’esercizio delle funzioni dei comuni
ricompresi nell’area”.
Tale
attribuzione si affianca alla “pianificazione territoriale di
coordinamento”, nonché alla “tutela e valorizzazione dell’ambiente”
(art. 1, c. 85), ereditata dalla Provincia così come riformata dalla
medesima legge.
Fondamentale, inoltre, sarà il nesso con il “piano strategico
triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di
indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei Comuni e delle
unioni dei Comuni” (art. 1, c. 44).
Siamo dunque di fronte a rilevanti novità. Il termine “pianificazione
generale” si traduce, infatti, non solo nel rafforzamento della
dimensione strategica del piano, ma soprattutto nella possibilità di
disciplinare previsioni dal carattere prescrittivo e cogente, superando
il ruolo preminente di coordinamento tipico della pianificazione
provinciale. In modo complementare, il termine “territoriale” richiama
la necessità di dedicare tali previsioni con efficacia prevalente
esclusivamente a “fatti” rilevanti alla scala vasta, lasciando così alla
strumentazione urbanistica “tradizionale” compiti regolativi di
proposte, progetti, iniziative di livello comunale/locale.
In questa luce, il Piano Territoriale Metropolitano, è chiamato a svolgere tre principali funzioni: strategica/di indirizzo, di coordinamento, programmatica/prescrittiva con efficacia prevalente.
Sul primo versante, si ritiene che il Piano Territoriale
Metropolitano debba svolgere una funzione strategica e di indirizzo, che
potrebbe essere sviluppata in forma di “visioni”, indirizzi e criteri
sia per i Comuni sia per la molteplicità degli attori della scena
metropolitana.
In secondo luogo, risulta evidente che la pluralità di strumenti che
insistono sul territorio, pur occupandosi di aspetti differenti, vedono
forti intrecci, con continui rimandi e con la necessità della coerenza
tra gli stessi. A tale riguardo si riconferma l’esigenza che la Città
metropolitana svolga un ruolo di coordinamento tra i diversi temi e
soprattutto tra i differenti piani, con un impegno concreto di
razionalizzazione e semplificazione.
In terza istanza, il piano è chiamato ad assumere prescrittività e
cogenza nella regolazione di alcuni – preferibilmente pochi e
selezionati – temi/ambiti di rilevanza metropolitana, trovando forme
opportune di condivisione delle scelte con i Comuni e con le comunità
locali.
Non tutto però si esaurisce entro il Piano Territoriale
Metropolitano, strumento cardine, ma non esclusivo. Un’altra questione
centrale attiene alla necessità di governare a livello territoriale
quelli che potremmo definire “progetti speciali“.
Dall’analisi del processo di sviluppo dell’area metropolitana, appare
evidente come molte scelte e molti “grandi progetti” territoriali – in primis
quelli relativi al potenziamento infrastrutturale – sono in realtà
nati, o quantomeno cresciuti, “fuori dai Piani” oppure, in qualche caso,
gli strumenti di pianificazione territoriale, in particolare i PTCP, si
sono limitati ad “assumere” queste decisioni esterne, senza possibilità
di governare efficacemente il processo. Si ha la sensazione che questi
“grandi progetti” non abbiano saputo dialogare con il territorio,
integrarsi realmente con le logiche di sviluppo, lavorando come
“macchine funzionali” autonome, in grado al più di generare, via
pratiche negoziali, compensazioni territoriali, anzitutto di carattere
ambientale e monetario.
I “grandi progetti” possono invece rappresentare una straordinaria
possibilità di identificarsi come veri e propri “progetti territoriali”,
che, a partire da un “oggetto” specifico, sia esso una grande
infrastruttura piuttosto che una funzione di rilevanza sovracomunale,
possano costituire occasione per riconfigurare nel complesso un più
ampio campo territoriale, ridefinendone gli equilibri.
In questo quadro, i piani d’area, opportunamente corretti rispetto
alla disciplina prevista dalla L.R. 12/05, potrebbero rivelarsi un utile
strumento da attivarsi, in approfondimento/integrazione del Piano
Territoriale Metropolitano e in superamento dei PGT per gli ambiti
interessati, in presenza di progetti dalla forte rilevanza territoriale.
La loro “forza” ovvero la prerogativa di costituire
aggiornamento/adeguamento con efficacia prevalente di entrambi gli
strumenti di pianificazione, nonché della pianificazione di settore,
richiede necessariamente l’attivazione di forme di co-pianificazione con
i Comuni e gli altri Enti interessati, nonché l’individuazione di
efficaci modalità di coinvolgimento dei portatori di interessi e delle
comunità locali nei processi decisionali.
Declinando in termini operativi le funzioni, oggetto di piani,
progetti e politiche territoriali, attribuite dalla L. 56/2014 alla
Città metropolitana, si possono individuare cinque ambiti di intervento.
1. Governo delle grandi funzioni di rango metropolitano e delle invarianti territoriali.
La Città metropolitana potrebbe esercitare poteri previsivi con
efficacia prevalente su tematiche di rilevanza metropolitana
riguardanti: grandi funzioni urbane di interesse pubblico, grandi
strutture commerciali e terziarie, grandi aree produttive e logistiche,
assetto infrastrutturale e sistemi di mobilità, confermando inoltre gli
attuali poteri provinciali in tema di tutela dei beni paesistici e
ambientali, di individuazione degli ambiti agricoli strategici e – più
in generale – delle maggiori invarianti territoriali.
2. Rigenerazione urbana e consumo di suolo. La Città
metropolitana è chiamata ad affrontare il tema del consumo di suolo con
una visione che superi la dimensione quantitativa e consideri nuovi
elementi, di natura fiscale, funzionali a rendere più convenienti le
trasformazioni del tessuto già edificato rispetto al suolo libero,
accostandoli a valutazioni di tipo qualitativo dei suoli, attraverso i
quali stabilire ponderate limitazioni al loro consumo. Ancora, si
potrebbero introdurre criteri connessi ai livelli di accessibilità, in
particolare con il trasporto pubblico.
3. Perequazione, compensazione, incentivazione e fiscalità.
Spetta inoltre alla Città metropolitana impostare un modello di
programmazione e gestione che dia la possibilità di prevedere forme di
perequazione, compensazione, incentivazione territoriale tra i Comuni,
in particolare nei casi di realizzazione di insediamenti e servizi di
livello metropolitano, prevedendo idonei strumenti di fiscalità
intercomunale.
4. Edilizia sociale. Alla Città metropolitana compete
l’analisi e la valutazione della domanda abitativa, insieme alla messa a
punto di strumenti, sia di programmazione che attuativi, in grado di
superare l’attuale frammentazione delle politiche d’intervento comunali.
5. Sistemi informativi territoriali. La Città metropolitana
avrà tra le sue funzioni fondamentali la promozione e il coordinamento
dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione in ambito
metropolitano. In questa prospettiva, come peraltro avviene in tutte le
metropoli europee, potrebbe rivelarsi particolarmente utile disporre di
agenzie pubbliche specializzate, in grado di assicurare supporto alla
gestione di banche dati e di sistemi informativi territoriali
finalizzate a fornire conoscenze e interpretazioni aggiornate dei
fenomeni territoriali metropolitani.
Infine, la nascita della Città metropolitana, comportando una
riorganizzazione delle funzioni tra i diversi livelli istituzionali,
richiede un corrispondente lavoro di adeguamento della normativa di
riferimento, sia nella nominazione degli strumenti sia nei loro
contenuti. In particolare, sarà necessario intervenire sulla L.R. 12/2005*,
prevedendo specifiche disposizioni per la Città metropolitana e, “a
cascata”, aggiustamenti sull’ordinamento relativo agli altri livelli
istituzionali.
Sarebbe poi auspicabile, all’interno della revisione normativa, una
valutazione rispetto alle relazioni tra la pianificazione generale e
quella di settore, che richiede un’attività di coordinamento e di
razionalizzazione, nell’ottica di una complessiva semplificazione che
affronti anche il tema della strumentazione specifica (chiarezza nelle
definizioni delle procedure, delle competenze e delle responsabilità,
allo scopo di dare certezza ai percorsi di pianificazione).
Nessun commento :
Posta un commento
Grazie per il tuo commento, iscriviti al blog per ricevere gli aggiornamenti