a cura di Sonia Zarino (architetto, urbanista)

venerdì 26 dicembre 2014

Approvato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova: analisi critica dei contenuti



L’Assemblea dei Sindaci lo scorso 19 dicembre ha approvato, non senza qualche difficoltà, lo Statuto della Città Metropolitana di Genova. Esso dovrà però essere sottoposto a qualche revisione nei prossimi mesi, così come richiesto dall’Assemblea su proposta del sindaco di Ronco Scrivia, Simone Franceschi, che ha motivato la riserva ritenendo che vadano meglio stabiliti i rapporti tra Città Metropolitana e Comuni. Anche molti altri sindaci hanno espresso perplessità su questo punto. Si è scelto comunque di approvare lo Statuto per non bloccare l’iter del nuovo Ente, con il patto di revisionare i punti controversi, così come previsto dalla legge Delrio. Entro il prossimo 28 Febbraio, è l’auspicio del Sindaco, avverrà la verifica dello Statuto con la possibilità di discutere e votare i nuovi emendamenti. Tra gli argomenti in discussione, il ruolo della Conferenza metropolitana, che per molti dei sindaci presenti all’Assemblea dovrebbe essere più forte e determinante per garantire il buon funzionamento del consiglio metropolitano, e lavorare a stretto contatto con i sindaci partecipanti alle commissioni su argomenti specifici.




Passando ad analizzare i contenuti dello Statuto, al Titolo I gli articoli dall’1 al 7 definiscono la Città Metropolitana di Genova, riportandone caratteristiche, prerogative e finalità. Sono definiti i confini territoriali e la sede (art. 2) e introdotte le “zone omogenee” (art. 3) che “possono  essere  costituite  (...)  per l’esercizio  di specifiche  funzioni, tenendo conto delle specificità  territoriali”.



Tra le finalità della città metropolitana vi è quella di concorrere  al processo  di integrazione europea, contribuendo alla costruzione di reti di relazioni con le altre Città e aree metropolitane del mondo (art.7).



Il Titolo II specifica il ruolo e le funzioni della Città metropolitana. L’art. 8 riprende l’attribuzione di funzioni dato dalla legge Delrio e i principi costituzionali in materia di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.



La pianificazione strategica viene introdotta tra gli strumenti pianificatori della città metropolitana all’art. 9, mentre l’art. 10 cita la pianificazione territoriale generale e di coordinamento tra le prerogative del nuovo ente. Se quindi il piano strategico definisce gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo nel medio e lungo termine per l'area metropolitana, il piano territoriale di coordinamento costituisce il quadro di riferimento per i piani operativi comunali, perseguendo inoltre “la migliore omogeneità e integrazione delle normative edilizie locali, tendendo alla realizzazione  di  un  regolamento edilizio  unico per  l’intera  area metropolitana o per zone omogenee”.



L’art. 11 sancisce il ruolo della Città metropolitana nella promozione dello sviluppo economico sostenibile perseguendo la realizzazione delle condizioni strutturali e funzionali più favorevoli ad esso. Particolare accento è messo sulle attività di ricerca ed innovazione e alle attività di creazione di impresa.



Lo sviluppo sociale è una ulteriore importante finalità della Città metropolitana che troviamo all’art. 12, sviluppo che ha nell’equità e nel sistema educativo i suoi punti di riferimento.



Gli organi della Città metropolitana costituiscono la materia del Titolo III. I vari articoli rispecchiano quanto stabilito dalla legge Delrio, e descrivono funzioni e prerogative del Sindaco metropolitano, del Consiglio metropolitano e della Conferenza metropolitana.

Come abbiamo visto, proprio su questi articoli si concentrano le perplessità dei sindaci che compongono la Conferenza metropolitana che temono di avere (specie quelli non presenti nel Consiglio) un ruolo assai poco influente nelle decisioni dell’Ente. In effetti, se ad esempio si guarda alle prerogative del Sindaco (art. 14) e dei Consiglieri (artt. 15-18) si nota un notevole squilibrio con le attribuzioni ed i poteri della Conferenza (art. 19), che sono limitati all’approvazione dello Statuto e alla consultazione sui temi di competenza dell’Ente da parte del Sindaco o del Consiglio, o ancora su richiesta di almeno un quinto dei sindaci.



Molto più incisive appaiono le funzioni del Consiglio, che sono di tipo deliberativo, di indirizzo, di programmazione e di controllo sull’attività politico-amministrativa della Città metropolitana.

Il Consiglio, ad esempio, approva i regolamenti, i piani e i programmi; adotta gli schemi di bilancio e il rendiconto di gestione da sottoporre al parere della Conferenza metropolitana; approva in via definitiva i bilanci dell’ente nonché le sue variazioni; adottare gli  indirizzi  per  la  nomina e  la  designazione  da  parte  del  Sindaco   dei rappresentanti  della Città  metropolitana presso  enti,  aziende,  istituzioni,  società  e organismi comunque denominati; delibera la partecipazione dell’ente a società di capitali; adotta gli atti di indirizzo e quelli a contenuto generale relativi alla strutturazione di sistemi  coordinati di  gestione  dei  servizi  pubblici di  interesse  generale di  ambito metropolitano; adotta i provvedimenti relativi ai tributi di competenza della Città metropolitana e la disciplina generale delle tariffe relative all’utilizzo di beni e servizi; approva la costituzione delle zone omogenee previo parere della Conferenza dei Sindaci.



Tutte le cariche negli organi di governo della Città metropolitana sono esercitate a titolo gratuito e danno diritto esclusivamente al rimborso delle spese documentate sostenute per l’esercizio delle proprie funzioni (Art. 20).



Il Titolo IV regola i rapporti tra Città metropolitana e Comuni, e in particolare prevede (art.21) la possibilità di conferire funzioni della Città metropolitana a Comuni singoli o associati, individuati anche sulla base delle zone omogenee di cui all’articolo 3. Sono inoltre previste varie forme di collaborazione tra Città metropolitana e i Comuni dell’area (artt. 22-26) ai fini dell’organizzazione e gestione comune di servizi e funzioni o per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.

E’ questa una possibilità assai interessante perché consente di individuare specifiche tematiche da far gestire a livello locale, distribuendo sul territorio funzioni in grado di caratterizzare una certa area (es.: prodotti tipici, artigianato locale, valorizzazione delle eccellenze, ecc.), anche in collaborazione con Comuni non facenti parte della Città Metropolitana (art. 27).  


Il titolo V definisce le modalità della partecipazione popolare e della trasparenza amministrativa, assicurando (art. 28) l’accesso agli atti che verranno resi pubblici anche tramite un sito internet. Un apposito regolamento verrà adottato sul tema della partecipazione (art. 31).




Il titolo VI, infine, descrive l’organizzazione amministrativa, del personale e della gestione economico-finanziaria.


Conclusioni

Lo Statuto della Città Metropolitana arriva alla fine di un anno difficile per la provincia di Genova, un anno segnato da calamità naturali e dalla perdurante crisi economica che qui, più che nelle altre regioni del Nord, ha colpito e ancora colpisce duramente l’economia e la società.

Il testo approvato risente forse di questo clima e appare piuttosto “minimalista”, ripercorre quanto già stabilito dalla legge Delrio e si concede pochi arricchimenti rispetto al testo originario.

A differenza di quanto si è verificato in altre realtà (Bologna, Milano) dove del tema della Città Metropolitana e del suo Statuto si è iniziato a parlare e a discutere sin dall’inizio del 2014 (e non solo tra gli addetti ai lavori, ma in pubbliche occasioni gestite e promosse dalle locali Amministrazioni) a Genova il dibattito si è svolto quasi timidamente, specie negli ultimi mesi dell’anno e principalmente tra consiglieri e assessori, non è diventato oggetto di interesse tra la gente, che specie nei territori al di fuori del centro genovese teme la Città metropolitana quale entità “inglobante” i piccoli centri, invece che come occasione di rinascita e sviluppo territoriale complessivo. 


Riuscirà la Città metropolitana a cambiare questa percezione e a diventare un elemento trainante di sviluppo socio-economico per Genova e i suoi territori? Lo speriamo vivamente, e molto dipenderà da quanto i Comuni nel loro complesso sapranno fare squadra e agire avendo quale obiettivo non unicamente il proprio “particulare” ma un progetto più ambizioso di crescita comune, che sappia agire localmente pensando però globalmente.

3 commenti :

  1. ............introdotte le “zone omogenee” (art. 3) che “possono essere costituite (...) per l’esercizio di specifiche funzioni, tenendo conto delle specificità territoriali”. La ripetizione della parola "specifiche" purtroppo non aiuta a capire.Quali competenze possono essere delegate ?
    O meglio:le decisioni saranno uniche, ovviamente, e allora non si capisce quale concorso o partecipazione dei comuni di un'area territoriale omogenea potrà determinarsi
    Infine tutto il territorio verrà ripartito in aree omogenee dal centro storico ai comuni montani ma il ruolo del comune capoluogo non è certo sopprimibile ,come non sono modificabili le competenze della Regione in materia di programmazione e pianificazione urbanistica.
    Si verificherà una sovrapposizione tra enti sovraordinati.
    Del rio ,almeno in Liguria è esondato!

    RispondiElimina
    Risposte
    1. A mio avviso le zone omogenee dovrebbero intendersi quali aree capaci di esprimere particolari funzioni rispetto all'intera area metropolitana. Ad esempio, parlando del tema del turismo, le zone rivierasche sono quelle più vocate al turismo balneare mentre il centro genovese esprime potenzialità turistiche rispetto ai luoghi d'arte quali i grandi musei, l'acquario, ecc. Saper mettere a sistema queste peculiarità cercando quindi di promuovere entrambi gli aspetti attirando ad esempio i croceristi che sbarcano a Genova verso le riviere, creando quindi opportune sinergie con i tour operator delle crociere è un esempio a mio modo di vedere virtuoso di specializzazione di diverse zone territoriali che rientrano però nell'ottica di una area metropolitana...mi fermo qui, ma potrei continuare con molti altri esempi in altri campi economici e culturali. La sfida è mettere a sistema le peculiarità, ma per farlo occorre fare un grande sforzo di progettazione del proprio futuro, mettendo da parte il più possibile i particolarismi locali.

      Elimina
  2. Per una vera Città Metropolitana bisogna considerare anche Savona. Dai, basta campanilismi. Il gigantismo ci divora. Se non ci adeguiamo stando al passo con i tempi perderemo tutti.

    RispondiElimina

Grazie per il tuo commento, iscriviti al blog per ricevere gli aggiornamenti