L’Assemblea dei Sindaci lo
scorso 19 dicembre ha approvato, non senza qualche difficoltà, lo Statuto della Città Metropolitana di Genova. Esso dovrà però essere sottoposto a qualche
revisione nei prossimi mesi, così come richiesto dall’Assemblea su proposta del
sindaco di Ronco Scrivia, Simone Franceschi, che ha motivato la riserva
ritenendo che vadano meglio stabiliti i rapporti tra Città Metropolitana e
Comuni. Anche molti altri sindaci hanno espresso perplessità su questo punto.
Si è scelto comunque di approvare lo Statuto per non bloccare l’iter del nuovo
Ente, con il patto di revisionare i punti controversi, così come previsto dalla
legge Delrio. Entro il prossimo 28 Febbraio, è l’auspicio del Sindaco, avverrà
la verifica dello Statuto con la possibilità di discutere e votare i nuovi emendamenti.
Tra gli argomenti in discussione, il ruolo della Conferenza metropolitana, che
per molti dei sindaci presenti all’Assemblea dovrebbe essere più forte e
determinante per garantire il buon funzionamento del consiglio metropolitano, e
lavorare a stretto contatto con i sindaci partecipanti alle commissioni su
argomenti specifici.
Passando ad analizzare i
contenuti dello Statuto, al Titolo I gli articoli dall’1 al 7 definiscono la
Città Metropolitana di Genova, riportandone caratteristiche, prerogative e
finalità. Sono definiti i confini territoriali e la sede (art. 2) e introdotte
le “zone omogenee” (art. 3) che “possono
essere costituite (...)
per l’esercizio di specifiche funzioni, tenendo conto delle
specificità territoriali”.
Tra le finalità della città
metropolitana vi è quella di concorrere
al processo di integrazione
europea, contribuendo alla costruzione di reti di relazioni con le altre Città
e aree metropolitane del mondo (art.7).
Il Titolo II specifica il
ruolo e le funzioni della Città metropolitana. L’art. 8 riprende l’attribuzione
di funzioni dato dalla legge Delrio e i principi costituzionali in materia di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza.
La pianificazione
strategica viene introdotta tra gli strumenti pianificatori della città
metropolitana all’art. 9, mentre l’art. 10 cita la pianificazione territoriale
generale e di coordinamento tra le prerogative del nuovo ente. Se quindi il
piano strategico definisce gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di
sviluppo nel medio e lungo termine per l'area metropolitana, il piano
territoriale di coordinamento costituisce il quadro di riferimento per i piani
operativi comunali, perseguendo inoltre “la migliore omogeneità e integrazione
delle normative edilizie locali, tendendo alla realizzazione di
un regolamento edilizio unico per
l’intera area metropolitana o per
zone omogenee”.
L’art. 11 sancisce il ruolo
della Città metropolitana nella promozione dello sviluppo economico sostenibile
perseguendo la realizzazione delle condizioni strutturali e funzionali più
favorevoli ad esso. Particolare accento è messo sulle attività di ricerca ed
innovazione e alle attività di creazione di impresa.
Lo sviluppo sociale è una
ulteriore importante finalità della Città metropolitana che troviamo all’art.
12, sviluppo che ha nell’equità e nel sistema educativo i suoi punti di
riferimento.
Gli organi della Città
metropolitana costituiscono la materia del Titolo III. I vari articoli
rispecchiano quanto stabilito dalla legge Delrio, e descrivono funzioni e
prerogative del Sindaco metropolitano, del Consiglio metropolitano e della
Conferenza metropolitana.
Come abbiamo visto, proprio
su questi articoli si concentrano le perplessità dei sindaci che compongono la
Conferenza metropolitana che temono di avere (specie quelli non presenti nel
Consiglio) un ruolo assai poco influente nelle decisioni dell’Ente. In effetti,
se ad esempio si guarda alle prerogative del Sindaco (art. 14) e dei
Consiglieri (artt. 15-18) si nota un notevole squilibrio con le attribuzioni ed
i poteri della Conferenza (art. 19), che sono limitati all’approvazione dello
Statuto e alla consultazione sui temi di competenza dell’Ente da parte del
Sindaco o del Consiglio, o ancora su richiesta di almeno un quinto dei sindaci.
Molto più incisive appaiono
le funzioni del Consiglio, che sono di tipo deliberativo, di indirizzo, di
programmazione e di controllo sull’attività politico-amministrativa della Città
metropolitana.
Il Consiglio, ad esempio,
approva i regolamenti, i piani e i programmi; adotta gli schemi di bilancio e
il rendiconto di gestione da sottoporre al parere della Conferenza
metropolitana; approva in via definitiva i bilanci dell’ente nonché le sue
variazioni; adottare gli indirizzi per
la nomina e la
designazione da parte
del Sindaco dei rappresentanti della Città
metropolitana presso enti, aziende,
istituzioni, società e organismi comunque denominati; delibera la
partecipazione dell’ente a società di capitali; adotta gli atti di indirizzo e
quelli a contenuto generale relativi alla strutturazione di sistemi coordinati di
gestione dei servizi
pubblici di interesse generale di
ambito metropolitano; adotta i provvedimenti relativi ai tributi di
competenza della Città metropolitana e la disciplina generale delle tariffe
relative all’utilizzo di beni e servizi; approva la costituzione delle zone
omogenee previo parere della Conferenza dei Sindaci.
Tutte le cariche negli
organi di governo della Città metropolitana sono esercitate a titolo gratuito e
danno diritto esclusivamente al rimborso delle spese documentate sostenute per
l’esercizio delle proprie funzioni (Art. 20).
Il Titolo IV regola i rapporti tra Città metropolitana
e Comuni, e in particolare prevede (art.21) la possibilità di conferire funzioni
della Città metropolitana a Comuni singoli o associati, individuati anche sulla
base delle zone omogenee di cui all’articolo 3. Sono inoltre previste varie
forme di collaborazione tra Città metropolitana e i Comuni dell’area (artt.
22-26) ai fini dell’organizzazione e gestione comune di servizi e funzioni o
per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.
E’ questa una possibilità assai interessante perché consente
di individuare specifiche tematiche da far gestire a livello locale, distribuendo
sul territorio funzioni in grado di caratterizzare una certa area (es.: prodotti
tipici, artigianato locale, valorizzazione delle eccellenze, ecc.), anche in
collaborazione con Comuni non facenti parte della Città Metropolitana (art.
27).
Il
titolo V definisce le modalità della partecipazione popolare e della trasparenza
amministrativa, assicurando (art. 28) l’accesso agli atti che verranno resi
pubblici anche tramite un sito internet. Un apposito regolamento verrà adottato
sul tema della partecipazione (art. 31).
Il titolo VI, infine, descrive l’organizzazione
amministrativa, del personale e della gestione economico-finanziaria.
Conclusioni
Lo Statuto della Città Metropolitana arriva alla fine
di un anno difficile per la provincia di Genova, un anno segnato da calamità
naturali e dalla perdurante crisi economica che qui, più che nelle altre
regioni del Nord, ha colpito e ancora colpisce duramente l’economia e la
società.
Il testo approvato risente forse di questo clima e
appare piuttosto “minimalista”, ripercorre quanto già stabilito dalla legge
Delrio e si concede pochi arricchimenti rispetto al testo originario.
A differenza di quanto si è verificato in altre realtà
(Bologna, Milano) dove del tema della Città Metropolitana e del suo Statuto si
è iniziato a parlare e a discutere sin dall’inizio del 2014 (e non solo tra gli
addetti ai lavori, ma in pubbliche occasioni gestite e promosse dalle locali Amministrazioni)
a Genova il dibattito si è svolto quasi timidamente, specie negli ultimi mesi
dell’anno e principalmente tra consiglieri e assessori, non è diventato oggetto
di interesse tra la gente, che specie nei territori al di fuori del centro
genovese teme la Città metropolitana quale entità “inglobante” i piccoli
centri, invece che come occasione di rinascita e sviluppo territoriale
complessivo.
Riuscirà la Città metropolitana a cambiare questa
percezione e a diventare un elemento trainante di sviluppo socio-economico per
Genova e i suoi territori? Lo speriamo vivamente, e molto dipenderà da quanto i
Comuni nel loro complesso sapranno fare squadra e agire avendo quale obiettivo
non unicamente il proprio “particulare” ma un progetto più ambizioso di
crescita comune, che sappia agire localmente pensando però globalmente.
............introdotte le “zone omogenee” (art. 3) che “possono essere costituite (...) per l’esercizio di specifiche funzioni, tenendo conto delle specificità territoriali”. La ripetizione della parola "specifiche" purtroppo non aiuta a capire.Quali competenze possono essere delegate ?
RispondiEliminaO meglio:le decisioni saranno uniche, ovviamente, e allora non si capisce quale concorso o partecipazione dei comuni di un'area territoriale omogenea potrà determinarsi
Infine tutto il territorio verrà ripartito in aree omogenee dal centro storico ai comuni montani ma il ruolo del comune capoluogo non è certo sopprimibile ,come non sono modificabili le competenze della Regione in materia di programmazione e pianificazione urbanistica.
Si verificherà una sovrapposizione tra enti sovraordinati.
Del rio ,almeno in Liguria è esondato!
A mio avviso le zone omogenee dovrebbero intendersi quali aree capaci di esprimere particolari funzioni rispetto all'intera area metropolitana. Ad esempio, parlando del tema del turismo, le zone rivierasche sono quelle più vocate al turismo balneare mentre il centro genovese esprime potenzialità turistiche rispetto ai luoghi d'arte quali i grandi musei, l'acquario, ecc. Saper mettere a sistema queste peculiarità cercando quindi di promuovere entrambi gli aspetti attirando ad esempio i croceristi che sbarcano a Genova verso le riviere, creando quindi opportune sinergie con i tour operator delle crociere è un esempio a mio modo di vedere virtuoso di specializzazione di diverse zone territoriali che rientrano però nell'ottica di una area metropolitana...mi fermo qui, ma potrei continuare con molti altri esempi in altri campi economici e culturali. La sfida è mettere a sistema le peculiarità, ma per farlo occorre fare un grande sforzo di progettazione del proprio futuro, mettendo da parte il più possibile i particolarismi locali.
EliminaPer una vera Città Metropolitana bisogna considerare anche Savona. Dai, basta campanilismi. Il gigantismo ci divora. Se non ci adeguiamo stando al passo con i tempi perderemo tutti.
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