Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane - Entrata in vigore: 7.11.2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" con il quale è stato previsto il riordino delle province, disciplinandone il relativo procedimento che si conclude con un atto legislativo di iniziativa governativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 20 luglio 2012, recante: "Determinazione dei criteri per il riordino delle province a norma dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95", che determina, in particolare, i requisiti minimi che devono possedere le province, stabiliti in una dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati e in una popolazione residente non inferiore a trecentocinquantamila abitanti;
Atteso che, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, la popolazione residente è determinata in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'ultimo censimento ufficiale, ma che è comunque opportuno fare salvi i casi in cui il requisito minimo della popolazione si raggiunge sulla base delle rilevazioni anagrafiche della popolazione residente nella Provincia pubblicate dal medesimo Istituto nazionale di statistica, disponibili alla data del 20 luglio 2012;
Rilevato che è opportuno preservare la specificità delle province il cui territorio è integralmente montano, in virtù della peculiarità dei relativi territori;
Atteso che ai fini del riordino si tiene conto delle iniziative comunali assunte ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, volte a modificare le circoscrizioni provinciali esistenti alla data del 20 luglio 2012, per le quali è stato espresso il parere della Regione;
Viste le proposte delle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata, trasmesse al Governo ai sensi del citato articolo 17, comma 3;
Considerato che le Regioni Lazio e Calabria non hanno inviato alcuna proposta di riordino e che nei confronti delle province ubicate nei rispettivi territori si applica quanto previsto dal comma 4, secondo periodo, del citato articolo 17, in base al quale sull'atto di riordino è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza, ai fini del contenimento della spesa pubblica e del processo di razionalizzazione della pubblica amministrazione, di attuare quanto prefigurato dall'articolo 23, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal citato articolo 17 del decreto-legge n. 95 del 2012 in ordine al nuovo ordinamento provinciale, anche al fine di ottemperare a quanto previsto dagli impegni assunti in sede europea, il cui rispetto è indispensabile, nell'attuale quadro di contenimento della spesa pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilità e crescita;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'interno;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Requisiti minimi delle Province
1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le province devono possedere i requisiti minimi stabiliti con legge dello Stato o, su espressa previsione di questa, con deliberazione del Consiglio dei Ministri.»;
b) all'articolo 21, comma 3, all'alinea, dopo le parole: «criteri ed indirizzi» sono inserite le seguenti: « e fermo quanto stabilito al comma 3-bis»;
c) all'articolo 21, comma 3, la lettera e) è abrogata.
2. Ai fini del riordino delle province ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano i requisiti minimi stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei Ministri nella riunione in data 20 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 2012.
Art. 2
Riordino delle Province nelle Regioni a statuto ordinario
1. In attuazione dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le Province nelle regioni a statuto ordinario sono le seguenti:
a) Provincia di Biella-Vercelli, in luogo delle province di Biella e di Vercelli; Provincia di Novara- Verbano-Cusio-Ossola in luogo delle province di Novara e di Verbano-Cusio-Ossola; Provincia di Alessandria-Asti in luogo delle Province di Alessandria e di Asti; Provincia di Como-Lecco-Varese in luogo delle Province di Como, di Lecco e di Varese; Provincia di Cremona-Lodi-Mantova in luogo delle Province di Cremona, di Lodi e di Mantova; Provincia di Padova-Treviso in luogo delle Province di Padova e di Treviso; Provincia di Rovigo-Verona in luogo delle Province di Rovigo e di Verona; Provincia di Imperia-Savona in luogo delle Province di Imperia e di Savona; Provincia di Parma-Piacenza in luogo delle Province di Parma e di Piacenza; Provincia di Modena-Reggio nell'Emilia in luogo delle Province di Modena e di Reggio nell'Emilia; Provincia di Romagna in luogo delle Province di Forli-Cesena, di Ravenna e di Rimini; Provincia di Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa in luogo delle Province di Livorno, di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa; Provincia di Grosseto-Siena in luogo delle Province di Grosseto e di Siena; Provincia di Perugia-Terni in luogo delle Province di Perugia e di Terni; Provincia di Ascoli Piceno-Fermo-Macerata in luogo delle Province di Ascoli Piceno, di Fermo e di Macerata; Provincia di Rieti-Viterbo in luogo delle Province di Rieti e di Viterbo; Provincia di Frosinone-Latina in luogo delle Province di Frosinone e di Latina; Provincia di L'Aquila-Teramo in luogo delle Province di L'Aquila e di Teramo; Provincia di Chieti-Pescara in luogo delle Province di Chieti e di Pescara; Provincia di Campobasso-Isernia in luogo delle Province di Campobasso e di Isernia; Provincia di Avellino-Benevento in luogo delle Province di Avellino e di Benevento; Provincia di Brindisi-Taranto in luogo delle Province di Brindisi e di Taranto; Provincia di Barletta-Andria-Trani-Foggia in luogo delle Province di Barletta-Andria-Trani e di Foggia; Provincia di Lucania in luogo delle Province di Matera e di Potenza; Provincia di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia in luogo delle Province di Catanzaro, di Crotone e di Vibo Valentia;
b) Provincia di Cuneo, Provincia di Bergamo, Provincia di Brescia, Provincia di Pavia, Provincia di Sondrio, Provincia di Belluno, Provincia di Vicenza, Provincia di La Spezia, Provincia di Ferrara, Provincia di Arezzo, Provincia di Ancona, Provincia di Pesaro-Urbino, Provincia di Caserta, Provincia di Salerno, Provincia di Lecce, Provincia di Cosenza, Provincia di Reggio Calabria.
2. Dalla data di cui al comma 1 si determina il mutamento di circoscrizione provinciale di appartenenza per i Comuni indicati nella tabella allegata al presente decreto, come in essa specificato. La tabella costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 3
Disposizioni concernenti il Comune capoluogo e la denominazione delle
Province
1. In esito al riordino di cui all'articolo 2, nelle Province istituite ai sensi della lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 2, assume il ruolo di Comune capoluogo il Comune capoluogo di regione nel caso in cui questo coincide con uno dei Comuni già capoluogo di una delle Province oggetto di riordino; negli altri casi diviene capoluogo di Provincia il Comune, tra quelli già capoluogo di Provincia, avente maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza, tra i medesimi comuni. Ai fini di quanto previsto nel primo periodo, la popolazione residente è
determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012.
2. Gli organi di governo delle province hanno sede esclusivamente nel Comune capoluogo di Provincia e non possono essere istituite sedi decentrate.
3. La denominazione delle Province può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Consiglio provinciale deliberata a maggioranza assoluta dei propri componenti e sentita la Regione.
4. Ai Comuni già capoluogo di Provincia continuano ad applicarsi, limitatamente alla durata di due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni relative al numero dei consiglieri e degli assessori comunali vigenti alla predetta data.
Art. 4
Disposizioni relative alle Province e alla presenza dello Stato sul
territorio
1. All'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. In relazione alla procedura di riordino e fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, ai fini di una funzionale allocazione degli uffici periferici delle amministrazioni statali lo Stato promuove forme di consultazione e raccordo con gli enti locali interessati.»;
b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le Regioni con propria legge trasferiscono ai Comuni le funzioni già conferite alle Province dalla normativa vigente salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, tali funzioni siano acquisite dalle Regioni medesime. In caso di trasferimento delle funzioni ai sensi del primo periodo, sono altresì trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali. Nelle more di quanto previsto dal primo periodo le funzioni restano conferite alle Province.»;
c) dopo il comma 12 è inserito il seguente:
« 12-bis. Ai sindaci e ai consiglieri comunali che rivestano altresì la carica di presidente di provincia o di consigliere provinciale non può essere corrisposto alcun emolumento ulteriore rispetto a quello loro spettante per la carica di sindaco e di consigliere comunale.».
2. Con il regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 sono definiti, in relazione all'istituzione dei presidi previsti dal medesimo comma 2, lettera b), i poteri e i compiti spettanti ai responsabili delle strutture presidiarie in relazione alle specifiche finalità ivi previste e conseguentemente sono introdotte le necessarie previsioni di coordinamento e raccordo ordinamentale anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti. Con il medesimo regolamento è altresì disciplinata la possibilità di prevedere che, presso la prefettura-ufficio territoriale del governo operante nell'ambito territoriale corrispondente a quello della città metropolitana, vengano delegate ad un prefetto, con le modalità e nei limiti previsti dalle stesse disposizioni regolamentari, e comunque congiuntamente o anche disgiuntamente, specifiche funzioni in materia di protezione civile, difesa civile e soccorso pubblico, di immigrazione ed asilo, di enti locali.
Art. 5
Disposizioni relative alle Città metropolitane
1. All'articolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «A garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative Città metropolitane, dal 1° gennaio 2014. La Città metropolitana di Milano comprende altresì il territorio già appartenente alla Provincia di Monza e della Brianza; la Città metropolitana di Firenze comprende altresì il territorio già appartenente alla Provincia di Prato e alla Provincia di Pistoia. La Provincia di Reggio Calabria è soppressa, con contestuale istituzione della relativa Città metropolitana, a decorrere dal novantesimo giorno successivo al rinnovo degli organi del Comune di Reggio Calabria a completamento della procedura di commissariamento ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.»;
b) al comma 2-bis, nel quinto periodo, le parole: «le regioni provvedono con proprie leggi» sono sostituite dalle seguenti: «la regione provvede con legge» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Comune di Roma Capitale.»;
c) al comma 3-bis, nel primo periodo, le parole: «entro il novantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia o del Commissario, ove anteriore al 2014, ovvero, nel caso di scadenza del mandato del presidente successiva al 1° gennaio 2014, entro il 31 ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2013»;
d) il comma 3-ter è abrogato;
e) al comma 3-quater, le parole: «o, in mancanza, il 1° novembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «o comunque il 1° ottobre 2013»;
f) al comma 4, lettera c), prima delle parole: «nel caso» è inserita la parola: «solo» e dopo le parole: «comma 2-bis» sono inserite le seguenti: «e questa sia attuata, ai sensi del predetto comma, tramite il referendum e la legge regionale ovvero nel caso della Città metropolitana di Roma Capitale,»;
g) il comma 5 è sostituito con il seguente:
«5. Il consiglio metropolitano è composto da non più di dieci componenti.»;
h) il comma 6 è sostituito dai seguenti:
«6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti:
a) nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), tra i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Città metropolitana, da un collegio formato dai medesimi secondo le modalità stabilite per l'elezione del consiglio provinciale;
b) nei casi di cui al medesimo comma 4, lettera c), secondo il sistema previsto dall'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6-bis. L'elezione del Consiglio metropolitano ha luogo entro cinquanta giorni dalla proclamazione del sindaco del Comune capoluogo nel caso di cui al comma 4, lettera a), o, nel caso di cui al comma 4, lettere b) e c), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della Città metropolitana, il Sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento.»;
i) al comma 7, dopo la lettera b) è aggiunta, in fine, la seguente:
«b-bis) le funzioni diverse da quelle di cui alla lettera a), comunque spettanti alle Province alla data di entrata in vigore del presente decreto.»;
l) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. In caso di mancata adozione dello statuto definitivo entro il termine di cui al comma 9, il Consiglio metropolitano è sciolto e viene nominato un Commissario, che provvede all'adozione dello statuto e all'amministrazione dell'ente sino alla proclamazione degli eletti conseguente alle elezioni da svolgersi, entro sei mesi dallo scioglimento, secondo le modalità stabilite, ai sensi dei commi 4 e 6, dallo statuto medesimo, che resta in vigore fino a diversa determinazione del nuovo Consiglio metropolitano. Si applicano le disposizioni dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.»;
2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, il secondo periodo è soppresso.
Art. 6
Successione delle Province
1. Ogni Provincia istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), succede a quelle ad essa pre-esistenti in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato sentita l'Unione delle Province d'Italia (UPI) e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri e modalità operative uniformi per la regolazione in sede amministrativa degli effetti della successione di cui al comma 1, anche con riguardo alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
3. Il passaggio dei dipendenti di ruolo delle Province pre-esistenti a quelle istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), avviene nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame congiunto con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, le Province istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), adottano gli atti necessari per il passaggio di ruolo dei dipendenti. Le relative dotazioni organiche saranno rideterminate, tenendo conto dell'effettivo fabbisogno. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 16, comma 8, del citato decreto-legge n. 95 del 2012. Per i restanti rapporti di lavoro in essere nelle Province pre-esistenti le nuove Province istituite subentrano nella titolarità dei rapporti fino alla prevista scadenza.
4. Le procedure di esame congiunto di cui al comma 3 si applicano anche in relazione ai processi di mobilità conseguenti all'applicazione dell'articolo 17, commi 8 e 10-bis, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal presente decreto.
Art. 7
Norme transitorie e finali
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il mandato degli organi di governo delle Province nelle regioni a statuto ordinario cessa il 31 dicembre 2013. Nelle medesime Province a decorrere dal 1° gennaio 2013 la giunta è soppressa e le relative competenze sono svolte dal Presidente della Provincia, il quale può delegarle ad un numero di consiglieri provinciali non superiore a tre.
2. Nei casi in cui in una data compresa tra quella di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle Province, oppure la scadenza dell'incarico di Commissario straordinario delle Province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 o altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai s ensi della legislazione vigente, è nominato un Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2013.
3. La data delle elezioni per la costituzione degli organi delle Province istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e delle Città metropolitane di cui all'articolo 18, comma 1, primo periodo, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal presente decreto, nonchè per il rinnovo degli organi delle Province di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b), è fissata dal Ministro dell'interno in una domenica compresa tra il 1° e il 30 novembre dell'anno 2013.
4. Entro il 30 aprile 2013 le province oggetto di riordino ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), le Province le cui circoscrizioni sono modificate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in attuazione dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, nonchè le Province di Firenze, di Prato, di Pistoia, di Milano e di Monza e della Brianza procedono alla ricognizione dei dati contabili ed economico-finanziari, del patrimonio mobiliare, incluse le partecipazioni, e immobiliare, delle dotazioni organiche, dei rapporti di lavoro e di ogni altro dato utile ai fini dell'amministrazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, delle Province istituite o aventi circoscrizione modificata, ai sensi dell'articolo 2, nonchè delle Città metropolitane di Firenze e di Milano. I risultati di tali adempimenti sono trasmessi, entro il medesimo termine di cui al primo periodo, al prefetto della Provincia in cui ha sede il Comune capoluogo di Regione. Decorso inutilmente il predetto termine, il prefetto, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni dalla notifica della diffida medesima, nomina un proprio commissario che provvede in via sostitutiva.
5. Limitatamente all'anno 2013, in deroga al termine di cui all'articolo 151, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le Province di cui al comma 4 approvano il bilancio di previsione improrogabilmente entro il 30 maggio 2013 e per le medesime non trova applicazione il differimento eventualmente disposto ai sensi dello stesso articolo 151, comma 1. Decorso inutilmente il predetto termine, il prefetto individuato nel medesimo comma 4, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni dalla notifica, nomina un proprio commissario che provvede in via sostitutiva.
6. Entro due mesi dall'insediamento dei nuovi organi le Province istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), adottano il bilancio e le misure necessarie a garantire la piena operatività con riferimento all'esercizio delle funzioni attribuite.
7. Le prime elezioni del Consiglio metropolitano nonchè, salva l'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, del sindaco metropolitano si svolgono secondo le modalità stabilite dallo statuto provvisorio ai sensi del medesimo articolo 18, comma 4. In caso di mancata approvazione dello statuto provvisorio entro il termine di cui al comma 3-bis del predetto articolo 18, come modificato dal presente decreto, è di diritto sindaco metropolitano il sindaco del Comune capoluogo ed il Consiglio metropolitano è eletto secondo le modalità di cui al comma 6, lettera a), del medesimo articolo 18, come modificato dal presente decreto; in tali casi entro tre mesi dalla data di approvazione dello statuto definitivo della Città metropolitana, ove lo stesso preveda l'elezione del sindaco secondo le modalità di cui al citato articolo 18, comma 4, lettere b) e c), si procede a nuove elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio metropolitani.
Art. 8
Disposizione finanziaria
1. Dal presente decreto non devono derivare minori entrate né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 9
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 novembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione
Cancellieri, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Severino